Название: Fra Tommaso Campanella, Vol. 2
Автор: Amabile Luigi
Издательство: Public Domain
Жанр: Зарубежная классика
isbn:
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Ved. in Baldacchini la Lett. a Cassiano del Pozzo del 25 giugno 1624.
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Ved. Doc. 244, pag. 143.
65
Ved. Doc. 84, pag. 61.
66
Loc. cit. Doc. 244, pag. 143.
67
Ved. Doc. 247, pag. 160.
68
Ved. Doc. 376, pag. 387.
69
Ved. Doc. 401, pag. 485.
70
Ved. Doc. 378, pag. 389.
71
Ved. Doc. 379, pag. 390.
72
Ved. Doc. 380, pag. 391.
73
Ved. Doc. 252, pag. 167.
74
È questo uno de' punti della Narrazione che gioverebbe rivedere. Il Capialbi lesse
75
Ved. Doc. 254, pag. 170.
76
Ved. Doc. 256, pag. 172.
77
Ved. Registri
78
Ved. Doc. 307, pag. 254.
79
Ved. Doc. 247, pag. 160.
80
Ved. Doc. 87, pag. 62; ma bisogna notare che la data del 24 gennaio, quivi assegnata alla lettera in quistione, potrebb'essere errata, poichè il 4 febbraio essa era ancora attesa.
81
Ved. Doc. 381, pag. 394.
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Sarno (Anelli de) Novissima praxis civilis et criminalis, cura observationibus… ac singulari tractatu inscripto Il Medico fiscale pro optima cognitione delictorum in genere, videlicet cadaveris venenati, virginis defloratae, pueri constuprati et aliorum consimilium Doctoris Horatii Graeci Medici phisici Regiae Curiae etc. Neap. 1717.
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Ecco il fac-simile del disegno del polledro datoci dal Greco (op. cit. pag. 499). Non rifuggano i lettori dal contemplarlo, specialmente quelli, che per caso menassero vanto di principii repubblicani; vedranno cosa costava a' padri nostri il professarli, e rileveranno bene la differenza:
84
Ved. Doc. cit. 381, pag. 394.
85
Ved. Doc. 250, pag. 163.
86
Ved. Doc. 87 e 88, pag. 62 e 63.
87
Ved. Doc. 245, pag. 145-46; Doc. 247, pag. 160; Doc. 248, pag. 161; Doc. 253, pag. 169; Doc. 250, pag. 163; Doc. 251, pag. 165; Doc. 252, pag. 167; Doc. 265, pag. 183; Doc. 263, pag. 175, e Doc. 264, pag. 176.
88
Ved. Doc. 192, pag. 97.
89
Ved. Doc. 241, pag. 127, e Doc. 244, pag. 143.
90
Alludiamo a' Doc. 244-266, pag. 129-183. Il Notamentum (Doc. 241, pag. 127) dovè essergli trasmesso o nell'inizio del processo, o piuttosto nel periodo di cui trattiamo, essendovi poi stato aggiunte a lato di ciascun nome le annotazioni relative all'esito del giudizio mano mano che questo si compiva per ciascuno inquisito.
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Ved. Doc. 394, pag. 456.
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Il Toppi (De Origine omnium tribunalium etc. Neap. 1655-66, vol. 2.o pag. 319), nel dare le notizie del Leonardis, non riesce esatto intorno alla data della nomina di lui ad Avvocato de' poveri, indicando per essa il 30 luglio 1601, che urta con la cronologia del processo del Campanella, nel quale si sa avere il Leonardis funzionato. Invece abbiamo trovato ne' Registri
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Naturalmente furono i Giudici quelli che ordinarono la consegna degli Atti al Campanella e gli assegnarono anche l'Avvocato; ma il Campanella parimente qui si studia di mettere nell'ombra i Giudici e di far comparire il Sances.
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Ved. Doc. 247 pag. 160; e risc. l'Illustr.ne II, pag. 619, per tutti gl'inquisiti che seguono.
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Ved. la nostra Copia ms. de' processi eccles. tom. 1.o, fol. 377.
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Il dottor Orazio Greco, che abbiamo citato a proposito del polledro, ci fa conoscere a proposito delle funicelle che se ne applicavano quattro, due ai carpi con uno o più nodi, le quali sempre recavano un'incisione della cute più o meno superficiale, e due alle braccia, a quattro dita sotto i capi degli omeri: preparato in tal guisa il paziente era poi elevato in alto con la corda, e finiva per rimanervi in uno stato orribile, che il Greco descrive minutamente.
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Ved. Doc. 93, pag. 65.
98
Ved. Doc. 241, pag. 127.
99
Ved. Doc. 264, pag. 175.
100
Si avverta questa osservazione fatta dall'Avvocato, che si accorda con quanto avea già detto il Nunzio (ved. pag. 66) e che vedremo poi accordarsi anche con le affermazioni del Fiscale e infine con le affermazioni del Campanella medesimo nella sua Difesa; quattro affermazioni parallele emerse co' processi di Napoli. Nè si creda un'esagerazione curialesca il
101
Ved. Doc. 245, pag. 144.
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Ved. Doc. 246, pag. 149. Le parole, dalle quali risulta che questa Allegazione sia stata scritta in risposta a quella dell'Avvocato, si leggono a pag. 151: – «nos non instamus puniri eum, quod iam ejecerit Regem a Regno, Rempublicam fecerit, quod dicit se facturum procurasse, et hoc sub conditione et spe futuri eventus,