Istoria civile del Regno di Napoli, v. 6. Giannone Pietro
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СКАЧАТЬ quantunque gl'Italiani nudrissero sentimenti contrarj a quelli de' Franzesi, a' nostri Regnicoli però fu uopo seguitare l'esempio de' loro Principi, ed allontanandosi da tutto il resto d'Italia, secondare i Franzesi. I nostri Re della Casa d'Angiò, siccome si è potuto osservare da' precedenti libri di quest'Istoria, erano grandemente obbligati a' Papi d'Avignone, e per conseguenza gli furono ossequiosissimi, e come leggi inviolabili erano i loro voleri prontamente eseguiti. Appena Clemente V diede avviso al re Carlo II della risoluzione presa, ed eseguita in Francia contro i Templarj, con richiedergli ch'egli lo stesso facesse eseguire ne' suoi Dominj, che subito questo Re lo ubbidì, e di vantaggio scrisse al Principe d'Acaja, che eseguisse parimente egli nel Principato d'Acaja quanto il Papa avea ordinato, con carcerare incontanente tutti i Templarj, ed occupare i loro beni, e tenergli in nome della Sede Appostolica154.

      Il Re Roberto avea maggiori obbligazioni col Pontefice Clemente, come s'è detto, e non men col suo successore Giovanni XXII. Questo Papa, prima d'esserlo, fu nudrito in Napoli nella Corte di Roberto, e dopo la morte di Pietro de Ferraris succedè egli al posto di Cancelliere del Re155, e da poi a sua istanza fu fatto Vescovo d'Avignone: ed asceso al Pontificato si mantenne fra loro una stretta amicizia e corrispondenza. Quindi ciò che la Germania, e gli altri Stati d'Europa, per la contenzione che Giovanni ebbe con Lodovico Bavaro, non potè soffrire di questo Pontefice, presso di noi fu legge inviolabile. Egli c'introdusse le Regole della Cancelleria, e tutti i modi da lui inventati per cumular danari, furono nel Regno di Roberto prontamente eseguiti. Per questa ragione a questi tempi il nome de' Nunzj, e Collettori Appostolici si legge più frequente nel Regno; e la lor mano stesa anche sopra i beni delle Chiese vacanti.

      §. II. De' Nunzj, ovvero Collettori Appostolici residenti in Napoli

      Sin da' tempi del Re Carlo I d'Angiò hassi dei Nunzj della Sede Appostolica residenti in Napoli memoria, leggendosi ne' regali Archivi della Zecca, che il Re Carlo I nell'anno 1275 per supplica datagli da Maestro Sinisi Cherico della Camera del Papa, e Nunzio della Sede Appostolica, incaricò a Carlo Principe di Salerno, che facesse consegnare al Proccuratore del Nunzio suddetto alcune robe sequestrate, non ostante le pretensioni del Secreto di Terra di Lavoro e d'altri creditori, per essersi questi nella sua Curia concordati col Nunzio156. Consimili carte si leggono del Re Roberto, ove fassi menzione de' Nunzj a tempo di Clemente V; facendo questo Re nel 1311 dar il braccio a M. Guglielmo di Balacro Canonico della chiesa di S. Alterio, ed a Giovanni di Bologna Cherico della Camera del Pontefice Clemente V Nunzi deputati per due Brevi dal suddetto Pontefice ad esigere e ricevere i censi alla romana Chiesa dovuti per qualunque cagione, legati, beni, decime ed altro157. Siccome nell'anno 1335 fece dar il suo ajuto e favore a M. Girardo di Valle Diacono della maggior chiesa di Napoli, e Nunzio destinato dalla Sede Appostolica in questo Regno per eseguire alcuni affari commessili dalla medesima158; e nel 1339 si leggono altre lettere di questo Re, colle quali si dà il placito Regio, ed ogni favore al suddetto Nunzio per eseguire le sue commessioni159.

      Ma questi Nunzj erano destinati per Collettori delle entrade, che nel Regno teneva la Sede Appostolica, la quale sin da' tempi antichi, come si disse nel IV libro di quest'Istoria, avea in Napoli ed in alcune sue province particolari Patrimoni, i quali col corso di più secoli s'andarono sempre avanzando. Ma insino al Pontificato di Giovanni XXII non estesero la loro mano ne' beni delle sedi vacanti; poichè siccome fu altrove avvertito, anche nella investitura data a Carlo I ancorchè si proccurasse togliere a' nostri Re l'uso della Regalia, che avevano nelle loro Chiese vacanti, i Re di Francia e d'Inghilterra; nulladimanco, intorno a' frutti di tali chiese, niente fu mutato contro l'antica disciplina, leggendosi nell'investitura160: Custodia Ecclesiarum earumdem interim libere remanente penes personas Ecclesiasticas JUXTA CANONICAS SANCTIONES; le quali parole certamente importano, che i beni del morto Prelato o de' Beneficiati, dovessero conservarsi a' futuri successori, poichè così ordinano i Canoni. Ciocchè parimente stabilì Papa Onorio nella sua Bolla e ne' suoi Capitoli, siccome altrove fu rapportato. Nel Pontificato adunque di Giovanni, negli anni del Regno di Roberto, non volendo questo Principe contrastare alla cupidigia di colui sempre intento a cumular denari, stesero i Nunzj appostolici la lor mano anche ne' beni delle Chiese vacanti, ed in vece di lasciarli a' successori, gli appropriavano alla Camera Appostolica. Ciocchè una volta introdotto, fu poi continuato da Benedetto XII suo successore, a cui Re Roberto non era men tenuto, che a' suoi predecessori, avendogli questo Papa confermata la sentenza che riportò da Clemente V, colla quale l'avea preferito nella successione del Regno al Re d'Ungheria. Quindi è, che nel regal Archivio della Zecca leggiamo più carte di questo Re, per le quali a tali Collettori, in vece di fargli in ciò ogni ostacolo, si dà loro tutto l'ajuto e favore. Onde leggiamo, che questo Re a' 28 di novembre dell'anno 1339 ordinò a tutti gli Ufficiali del Regno, che a Guglielmo di San Paolo costituito dalla Sede Appostolica per Collettore delli frutti ed entrade delle Chiese e beni ecclesiastici vacanti de' Pastori, e Rettori nel Regno, gli diano ogni ajuto, e favore intorno al raccogliere, e ricuperare i suddetti frutti, ed entrade per beneficio della Chiesa romana. E nel 1341 a' 26 di giugno comandò parimente a tutti gli Ufficiali del Regno, che dessero ogni ajuto e favore a M. Raimondo di Camerato Canonico d'Amiens, ed a Ponzio di Paretto Canonico Carnutense, Nunzj deputati in Avignone dal Pontefice Benedetto XII per Commessarj per la Sede Appostolica a ricevere in nome della Camera Appostolica li beni mobili e tutti i lor crediti e ragioni, che aveano lasciati a tempo della loro morte Raimondo Vescovo Cassinense e Lionardo Vescovo d'Aquino161.

      Donde si scorge, che siccome era maggiore la soggezione, che ebbero i nostri Re angioini alli pontefici d'Avignone, che quella de' Re di Francia, così fecero valere assai più nel nostro Regno le loro leggi, che in Francia istessa. In Francia, come rapporta Tommasino162, Clemente VII fu il primo, che sedendo in Avignone tentò introdurre in quel Regno gli Spogli e le incamerazioni de' frutti nelle vedovanze delle chiese per la morte de' Vescovi, e de' monasteri per la morte degli Abati; e ciò fece per mantenere la sua corte in Avignone, e trentasei Cardinali suoi partigiani, nel tempo dello Scisma, mentre in Roma sedeva Urbano VI163. Ma il Re Carlo VI con un suo editto164 promulgato l'anno 1386 rendè vano questo sforzo. In conformità del quale furono spedite le patenti e lettere regie nell'anno 1385 e rinovate nel 1394, donde avvenne, che in Francia si fosse posto agli spogli affatto silenzio; ed ancorchè Pio II volesse rinovar in Francia le leggi degli Spogli, Luigi XI nel 1463 parimente le ripresse165.

      Ma presso di noi la legge degli Spogli fu più antica: ed i romani Pontefici molto tempo prima lo tentarono, leggendosi dalle Costituzioni di Bonifacio VIII, di Clemente V nel concilio di Vienna, e di Giovanni XXII che alle querele di molti, per gli abusi, ed inconvenienti deplorabili che seco recavano, furono costretti a proibirgli, donde si vede che molto prima s'erano cominciati a tentare; ma secondo la resistenza più o meno de' Principi, regolavano quest'affare. Dai nostri Re Angioini non vi ebbero resistenza veruna, anzi agevolavano l'impresa, e gli davano più tosto aiuto e favore. E quantunque dal pontefice Alessandro V nel concilio di Pisa e dal Concilio di Costanza, approvato poi da Martino V anche per concordia avuta colle nazioni che si opponevano, si fossero gli Spogli tolti; nulladimanco presso di noi non si rimediò all'abuso, se non nel Regno degli Aragonesi, come diremo al suo luogo.

      Furono ancora i nostri Re Angioini e precisamente Roberto, ossequiosissimi a' Papi Avignonesi ed alle loro leggi, e quando la Germania poco conto faceva delle compilazioni, che sursero in questo secolo delle Clementine e delle Estravaganti, presso di noi però ebbero per le cagioni addottate, tutta la forza e vigore.

      §. III. Delle compilazioni delle Clementine СКАЧАТЬ



<p>154</p>

Chiocc. M. S, giurisd. tom. 8.

<p>155</p>

Baluz. in Notis ad Vitas PP. Aven. tom. I p. 796.

<p>156</p>

Registr. Car. I ad ann. 1275.

<p>157</p>

Registr. R. Robert. ann. 1311.

<p>158</p>

Registr. R. Robert. ann. 1335.

<p>159</p>

Registr. R. Robert ann. 1339.

<p>160</p>

Rainald. ann. 1253 num. 3 et ann. 1265.

<p>161</p>

Chioc. M. S. giurisd. tom. 3 de Nuntio Apost.

<p>162</p>

Tomasin. de benefic. par. 3 lib. 2 cap. 57 n. 5.

<p>163</p>

Pruove della libertà Gallic. cap. 22 num. 6. Tomasin. loc. cit.

<p>164</p>

Le parole dell'Editto si leggono nel c. 22 num. 8 delle Pruove della Liber. Galic.

<p>165</p>

Pruove, etc. n. 22 dove si legge l'Editto di Luigi XI.