Istoria civile del Regno di Napoli, v. 3. Giannone Pietro
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СКАЧАТЬ erasi per le consuetudini feudali introdotto, ma anche i nepoti nati da' figli, e questi mancando, potessero succedere ancora i fratelli del defunto, glie lo accordò, e fu perciò promulgata legge, per la quale stabilì, che se il Feudatario non avrà figli, ma nipote dal suo figlio maschio, abbia questi il Feudo: e se non avrà nepoti ma fratelli legittimi, abbiano questi ancora il Feudo, che fu del loro comune padre[177].

      Questa legge, che vien per intero rapportata dal Sigonio[178], ancorchè i Compilatori de' Libri Feudali non ve l'avessero interamente in quelli inserita, si legge però nel libro terzo delle leggi longobarde, ove tutte le altre leggi degl'Imperadori d'Occidente come Re d'Italia furono raccolte, le quali non solamente in Lombardia ed in tutte le altre parti di Italia, ma ancora in queste nostre province, toltone quelle, che all'Imperio de' Greci erano sottoposte, ebbero forza e vigore, per quelle ragioni, che altre volte abbiam detto nel corso di questa Istoria, e particolarmente ne' tempi di Corrado, ne' quali l'autorità degl'Imperadori d'Occidente era nel colmo della sua grandezza ne' Principati di Capua, di Salerno ed in quel di Benevento; essendosi veduto che essi deponevano i Principi stessi, e de' loro Principati disponevan a lor talento; anzi, siccome vedrassi più innanzi quando della compilazion di queste leggi e delle feudali tratterassi, maggiore fu nel nostro Regno la forza ed autorità delle leggi longobarde, che delle feudali.

      Non è però, che Gerardo de Nigris Senator di Milano nel primo libro de' Feudi[179] non avesse rapportata la sentenza di questa legge; ed i Compilatori degli altri libri feudali la tralasciarono d'inserire tra le altre costituzioni feudali degli altri Imperadori, che a Corrado succedettero, per quest'istessa ragione che ritrovavasi già inserita ne' libri delle leggi longobarde, l'uso de' quali era più frequente presso i nostri maggiori, che quello de' libri feudali: se bene da un luogo d'Andrea d'Isernia[180] si raccoglie, che in alcuni Codici delle leggi feudali, che allora andavano attorno, ancor che in molti luoghi tronca e mutilata, era stata pure trascritta.

      Altri Capitoli di questo Principe abbiamo nel libro secondo de' Feudi sotto il titolo de Capitulis Corradi, stabiliti parimente in Roncaglia, ove de' Feudi pur si tratta: nè, per dir ciò di passaggio, è condonabile l'errore di Carlo Molineo[181], il quale nell'istesso tempo, che biasima i nostri Interpreti, i quali per l'ignoranza dell'istoria caddero in molti errori, inciampa egli stesso in ciò che ad altri biasima; riputando questi Capitoli di Corrado, essere non del Salico, ma di Corrado II, quando quel Corrado di ch'egli parla, non fu mai in Italia, onde avesse quelli presso Roncaglia potuto stabilire.

      Quindi ancora si convince l'altro errore di Molineo[182], nel quale non possiamo non maravigliarci esservi ancora caduto, oltre Cragio ed Ornio, il nostro diligentissimo Pellegrino[183], i quali per leggiere cagioni reputarono Lotario I, nipote di Carlo Magno, autore di quella costituzione, che si legge nel libro primo de' Feudi[184], per la quale la successione dei Feudi fu estesa anche al patruo; tantochè se fosse di quello Imperadore, non Corrado il Salico verrebbe ad esser il primo, che alle consuetudini feudali aggiungesse sopra ciò leggi scritte, ma Lotario I, che più di 200 anni prima di Corrado tenne l'Imperio di Occidente.

      Ma si convince questa legge essere di Lotario III (che altri con più verità appellano II, poichè dell'altro Lotario, che per pochi giorni in tante rivoluzioni di cose invase l'Imperio dopo Berengario, non dee aversi conto) non già di Lotario I, per essere stata promulgata in Roma nell'anno 1133, o 1137 sotto il Pontificato di Innocenzio, non già d'Eugenio, come scorrettamente si legge ne' Codici vulgati, nell'Assemblea (com'era il costume) de' Sapienti e Baroni di molte città d'Italia; e fu confermata da Lotario la legge di Corrado intorno alla successione de' Feudi; ed oltre di ciò, ampliata la successione anche a favor del patruo, il che Corrado non avea fatto, siccome dottamente notò l'incomparabile Cujacio[185] a torto dal Pellegrino ripreso. E ciò si manifesta con maggior chiarezza ponderando, che se sino a' tempi di Lotario I, i patrui erano ammessi alla successione dei Feudi, sarebbe stata cosa ridevole, con tanta premura ed istanza porger preghiere a Corrado, come fecero allora i Feudatari, perchè stendesse la successione a' fratelli, quando ciò 200 anni prima fu conceduto da Lotario anche a favor de' patrui. Convincono altri argomenti, che deve questa legge attribuirsi a Lotario III, li quali possono vedersi presso Schiltero e Struvio[186]. Ma deve questo abbaglio condonarsi al diligentissimo Pellegrino, che volle per questa volta metter la falce nell'altrui messe, ma non già al Molineo intendentissimo delle nostre leggi feudali.

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      1

      Putean. l. 4, Ab. de Nuce in Chron. Ostiens. lib. 1 cap. 61.

      2

      Por. lib. 6 de Admin. Imp. cap. 26.

      3

      Luitprand. l. 4. c. 6.

      4

      Ostiens. l. 1. c. 61.

      5

      Anon. Saler. part. 7. num. 2.

      6

      Frisigens. l. 1. c. 19.

      7

      Anon. Salern. part. 7 num. 1.

      8

      Anonim. Salern. part. 7 num. 1. Luitprand. l. 6 c. 6.

      9

      Chiocc. in Indic. t. 1. Reg. Jurisdict.

      10

      V. Dupin. Eccl. disciplin. dissert. ult.

      11

      Frisingen. l. 6 c. 17 et c. 24. Radevic. l. 1 c. 6.

      12

      V. Struv. hist. Juris Publ. c. ult. §. 2.

      13

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<p>177</p>

Lib. 3. LL. Longob. tit. 8 de beneficiis, l. 4.

<p>178</p>

Sig. A. 1026.

<p>179</p>

Lib. 1 tit. 1 §. 2.

<p>180</p>

Audr. in Comm. in l. omnibus post tit. de prohib. Feud. alien. per Lothar.

<p>181</p>

Molin. de Feud. p. 51.

<p>182</p>

Molinaeus de Feud. n. 33.

<p>183</p>

Pellegr. in dissert. pag. 62.

<p>184</p>

Lib. 1. Feud. tit. 19.

<p>185</p>

Cujac. de Feud. lib. 2 tit. 17. Nam quod sequitur de successione Feudi, constat primum introduxisse Conradum, confirmavit autem Lotharius.

<p>186</p>

V. Struv. histor. Jur. Feud. §. 1.