Istoria civile del Regno di Napoli, v. 5. Giannone Pietro
Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Istoria civile del Regno di Napoli, v. 5 - Giannone Pietro страница 15

СКАЧАТЬ Chiesa, insino che il Re sarà fatto maggiore.

      VIII. Che se accadesse una sua figliuola femmina casarsi coll'Imperadore, vivente il padre, e quegli defunto, rimanesse ella erede, non possa succedere al Regno; e se deferita a lei la successione del Regno, si casasse coll'Imperadore, cada dalle ragioni di succedere.

      IX. Che il Regno di Sicilia non si possa mai unire all'Imperio.

      X. Che sia tenuto pagare per lo censo ottomila once d'oro l'anno nella festa de' SS. Pietro e Paolo in tre termini, e mancando decada dal Regno; e di più un palafreno bianco, bello, e buono; e più, secondo un istromento che si legge nel regale Archivio[91], che fecero li Tesorieri del Re Carlo I nell'anno 1274 con alcuni Mercatanti di pagare alla Sede Appostolica ottomila once d'oro per questo censo, si vede, che seimila si pagavano per lo Regno di Puglia, e duemila per l'isola di Sicilia. Del che furono i Pontefici sì rigidi esattori, che nell'anno 1276 strinsero in maniera il Re Carlo, che trovandosi in Roma e senza danari, fu forzato scrivere in Napoli ai suoi Tesorieri, che impegnassero a' Mercatanti la sua Corona grande d'oro, e tante delle sue gioje ed oro, che abbiano in presto ottomila once d'oro, e che gliele mandino subito in Roma per doverle pagare alla Sede Appostolica per lo censo di quell'anno[92].

      XI. Che debba pagare alla Chiesa romana 5000 marche sterline ogni sei mesi.

      XII. Che in sussidio delle terre della Chiesa, a richiesta del Pontefice, sia tenuto mandare 30 °Cavalieri ben armati; in guisa che ciascuno abbia da mantenere a sue spese almeno tre cavalli per tre mesi in ciaschedun anno; ovvero si possano commutare in soccorso di Navi.

      XIII. Che debba stare a quello diffinirà il Pontefice sopra la determinazione de' confini da farsi di Benevento.

      XIV. Che dia sicurtà a' Beneventani per tutto il Regno; ed osservi i loro privilegi; e che permetta di poter disponere liberamente de' loro proprj beni.

      XV. Che non possa nelle terre della Chiesa romana acquistar cos'alcuna per qualunque titolo, nè ottenere in quelle Rettorìa o altra Podestarìa.

      XVI. Che s'abbiano a restituire alle Chiese del Regno tutti i beni, che alle medesime furono tolti.

      XVII. Che tutte le Chiese e' loro Prelati e Rettori godano della libertà ecclesiastica, e particolarmente nelle elezioni, ristabilendo Clemente ciocchè Alessandro IV avea aggiunto nell'investitura data ad Edmondo figliuolo del Re d'Inghilterra; cioè che il Re e suoi successori non s'intromettano nelle elezioni, postulazioni e provisioni de' Prelati, in guisa che, nec ante electionem, sive in electione, vel post Regius assensus, vel consilium aliquatenus requiratur[93]; soggiungendosi però che ciò non abbia a pregiudicare al Re e suoi eredi, in quanto s'appartiene in jure patronatus, si quod Reges Siciliae, seu ejusdem Regni, et Terrae Domini, hactenus in aliqua, vel aliquibus Ecclesiarum ipsarum consueverunt habere: in tantum tamen, in quantum Ecclesiarum patronis canonica instituta concedunt; siccome perciò non furono esclusi i Re, sempre che la persona eletta fosse loro sospetta d'infedeltà, d'impedire il possesso e concedere il placito Regio alle Bolle di provisione, come altrove diremo.

      XVIII. Che le cause ecclesiastiche saranno trattate innanzi agli Ordinarj; e per appellazione alla Sede Appostolica.

      XIX. Che abbia a rivocare tutti gli Statuti emanati contra la libertà ecclesiastica.

      XX. Che i Cherici nè per le cause civili nè per le criminali si possano convenire avanti il Giudice secolare, se non si trattasse civilmente di cause attinenti a' Feudi.

      XXI. Che niuno imponga taglie alle Chiese.

      XXII. Che nelle Chiese vacanti non possa pretendere, ed avere nè regalie, nè frutti.

      XXIII. Che gli esiliati della Sicilia si riducano nel Regno, secondo che comanderà la Chiesa romana.

      XXIV. Che non faccia lega o confederazione con alcuno contro la Chiesa.

      XXV. Che debba tener pronti mille Cavalieri oltramontani, apparecchiati per Terra Santa o altro affare della fede.

      Queste sono quelle convenzioni, delle quali spesso Marino di Caramanico, Andrea d'Isernia e gli altri nostri Scrittori fanno memoria, quando trattano de' pesi, che nell'investitura data a Carlo furono da Papa Clemente aggiunti.

      Accordate in cotal maniera queste Capitolazioni, e vie più sollecitando Clemente la venuta del Conte, intraprende questi il passaggio, ed avendo fatta accompagnare la Contessa Beatrice sua moglie da molti Capitani e Cavalieri franzesi e provenzali, costoro fecero il viaggio per terra; ed egli da Provenza, essendosi posto intrepidamente con pochi legni a solcar il mare, dopo aver miracolosamente scampate l'insidie, che Manfredi gli avea tese con 80 galee, finalmente giunge con somma felicità nel mese di maggio di quest'anno 1265 a Roma, ove fu da' Romani con molti applausi, e segni d'allegrezza ricevuto e careggiato; e narra l'Anonimo[94], che fu tanta la leggerezza e vanità dei Romani, che ritenendo essi, per la dignità Senatoria, un picciol vestigio dell'antica loro libertà, vollero anche di quella spogliarsi, ed esclusi i loro Nobili, crearono Carlo lor Signore e Senatore perpetuo di Roma.

      Questa sì felice, e presta venuta di Carlo, gli diede tanta riputazione e fama di Principe valoroso e magnanimo, che pareva, per tutta Italia, la persona sua valesse per un grandissimo esercito; onde vennero tosto da lui tutti que' della fazione Guelfa a visitarlo e ad offerirsi di servirlo. Ed intanto l'esercito di Carlo, che per terra erasi avviato, dopo varj avvenimenti, era finalmente giunto in Italia, e la Contessa Beatrice a Roma; onde Carlo desideroso d'entrar presto nel Regno, per timore, che troppo in Roma trattenendosi, non venisser a mancargli i denari per supplire alle paghe de' soldati, sollecitò fortemente l'espedizione, unendo tutta la sua milizia per combattere l'esercito di Manfredi.

      §. I. Coronazione di Carlo in Roma

      Ma prima d'uscire di Roma, volle che Clemente colle celebrità solite l'incoronasse Re, ed insieme gl'inviasse l'investitura, secondo ciò ch'erasi stabilito. Il Pontefice, ch'era a Perugia, gli spedì sua Bolla, per la quale commise a cinque Cardinali, che in S. Giovanni Laterano avanti all'altare pubblicassero la Bolla dell'investitura, e ricevessero dal Conte il giuramento di fedeltà, del ligio omaggio e dell'osservanza di que' Capitoli di sopra notati, e colle debite forme l'incoronassero Re dell'una e l'altra Sicilia. Li Cardinali destinati a questa celebrità furono Rodolfo Vescovo di Albano, Archerio Prete del titolo di S. Prassede, Riccardo di S. Angelo, Goffredo di S. Giorgio al Velo d'oro, e Matteo di S. Maria in portico, Diaconi Cardinali, li quali nel giorno dell'Epifania a' 6 Gennajo di quest'anno 1266 colle solite cerimonie incoronarono Carlo Re d'ambedue le Sicilie insieme con Beatrice sua moglie, essendo presenti molti Prelati e Signori con infinito popolo.

      (Di questa Beatrice si legge il Testamento, che fece a Lagopensile nell'anno 1266 rapportato da Lunig[95]).

      Si lesse la Bolla dell'investitura fatta da Clemente per la quale con que' patti di sopra riferiti l'investiva del Regno di Sicilia, et de tota Terra, quae est citra Pharum, usque ad confinia terrarum ipsius Romanae Ecclesiae, excepta Civitate Beneventana cum toto territorio, et omnibus districtibus, et pertinentiis.

      All'incontro i Cardinali riceverono il ligio omaggio dal Re ed il giuramento di fedeltà, la di cui formola insieme coll'istromento dell'incoronazione vien rapportata dal Tutini[96] ed è del seguente tenore: Nos Carolus Dei gratia Rex Siciliae, Ducatus Apuliae, et Principatus Capuae, ec. Vobis Dominis Rodulpho Albanensi Episcopo, Archerio, ec. Diaconis Cardinalibus quibus per literas suas Dominus Papa commisit receptionem ligii homagii, quod pro Regno СКАЧАТЬ



<p>91</p>

Reg. 1273. fol. 167. Vien anche rapportato dal Tutini degli Ammirag. del Reg. p. 89.

<p>92</p>

Chioccar. tom. 1. MS. giurisd.

<p>93</p>

Chiocc. MS. Giurisd. in Indice, t. 19.

<p>94</p>

Anonym. Romani Cives de more mobiles, quos ex hoc in illud exilis de facili versat occasio, illius modicae libertatis reliquias, quas ipsis praescripta veterum transfudit authoritas, temere distrahentes, exclusis pro magna parte nobilibus, Carolum Provinciae Comitem elegerunt in Dominum, et Senatorem Urbis perpetuum, et evocaverunt.

<p>95</p>

Cod. Ital. Diplom. Tom. 2 pag. 970.

<p>96</p>

Tutin. de' Contestabili, p. 81.