Codice civile svizzero – CC. Svizzera
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Название: Codice civile svizzero – CC

Автор: Svizzera

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

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isbn: 9785392065141

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СКАЧАТЬ entro dieci anni dallo scioglimento del regime dei beni.

      3 Per altro, si applicano per analogia le disposizioni sull’azione di riduzione ereditaria.[121]

      Capo terzo: Della comunione dei beni

      Art. 221

      A. Rapporti di proprietà

      I. Composizione

      Il regime della comunione dei beni comprende i beni comuni e i beni propri di ciascun coniuge.

      Art. 222

      II. Beni comuni

      1. Comunione universale

      1 La comunione universale dei beni riunisce in un’unica sostanza tutti i beni e tutti i redditi dei coniugi, eccetto i beni propri per legge.

      2 La sostanza comune appartiene, indivisa, ad entrambi i coniugi.

      3 Nessun coniuge può disporre della sua quota.

      Art. 223

      2. Comunioni limitate

      a. Comunione d’acquisti

      1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono limitare la comunione agli acquisti.

      2 I redditi dei beni propri entrano nei beni comuni.

      Art. 224

      b. Altre comunioni

      1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono escludere dalla comunione determinati beni o categorie di beni, come i fondi, il reddito lavorativo di un coniuge o i beni che gli servono per esercitare una professione o un’impresa.

      2 Salvo patto contrario, i redditi di questi beni non entrano nei beni comuni.

      Art. 225

      III. Beni propri

      1 I beni propri sono costituiti per convenzione matrimoniale, per liberalità di terzi o per legge.

      2 Sono beni propri per legge le cose che servono esclusivamente all’uso personale di uno dei coniugi e le pretese di riparazione morale.

      3 I beni spettanti a un coniuge a titolo di legittima non possono essergli devoluti a titolo di beni propri per liberalità dei suoi parenti se, secondo la convenzione matrimoniale, fanno parte dei beni comuni.

      Art. 226

      IV. Prova

      Sono considerati comuni tutti i beni di cui non sia provato che siano beni propri di un coniuge.

      Art. 227

      B. Amministrazione e disposizione

      I. Beni comuni

      1. Amministrazione ordinaria

      1 I coniugi amministrano i beni comuni nell’interesse dell’unione coniugale.

      2 Nei limiti dell’amministrazione ordinaria, ciascun coniuge può obbligare la comunione e disporre dei beni comuni.

      Art. 228

      2. Amministrazione straordinaria

      1 Al di là dell’amministrazione ordinaria, i coniugi possono obbligare la comunione e disporre dei beni comuni soltanto congiuntamente o con il consenso reciproco.

      2 I terzi possono presumere il consenso sempreché non sappiano o non debbano sapere che manca.

      3 Sono salve le disposizioni sulla rappresentanza dell’unione coniugale.

      Art. 229

      3. Professione od impresa comune

      Il coniuge che, con il consenso dell’altro, eserciti da solo una professione od impresa attingendo ai beni comuni può compiere tutti gli atti giuridici connessi con tale esercizio.

      Art. 230

      4. Rinuncia e accettazione di eredità

      1 Un coniuge non può, senza il consenso dell’altro, rinunciare a un’eredità che entrerebbe nei beni comuni o accettare un’eredità oberata.

      2 Il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.[122]

      Art. 231

      5. Responsabilità e spese dell’amministrazione

      1 Allo scioglimento del regime dei beni, ciascun coniuge risponde degli atti concernenti i beni comuni al pari di un mandatario.

      2 Le spese dell’amministrazione gravano i beni comuni.

      Art. 232

      II. Beni propri

      1 Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi beni propri e ne dispone.

      2 Se i redditi confluiscono nei beni propri, questi ne sopportano le spese.

      Art. 233

      C. Responsabilità verso i terzi

      I. Debiti integrali

      Ciascun coniuge risponde con i suoi beni propri e con i beni comuni:

      1. per i debiti contratti nell’esercizio del suo potere di rappresentanza dell’unione coniugale o di amministrazione dei beni comuni;

      2. per i debiti contratti nell’esercizio della sua professione od impresa, sempreché essa sia esercitata attingendo ai beni comuni o i redditi della medesima confluiscano nei beni comuni;

      3. per i debiti che obbligano personalmente anche l’altro coniuge;

      4. per i debiti per i quali i coniugi hanno convenuto con il terzo che il debitore risponderà, oltre che con i suoi beni propri, anche con quelli comuni.

      Art. 234

      II. Debiti propri

      1 Per tutti gli altri debiti, ciascun coniuge risponde soltanto con i suoi beni propri e con la metà del valore dei beni comuni.

      2 Sono salve le pretese per arricchimento della comunione.

      Art. 235

      D. Debiti tra coniugi

      1 Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.

      2 Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l’unione coniugale; se le circostanze СКАЧАТЬ