Codice civile svizzero – CC. Svizzera
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Название: Codice civile svizzero – CC

Автор: Svizzera

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

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isbn: 9785392065141

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СКАЧАТЬ style="font-size:15px;">      Si può prescindere dal consenso di un genitore:

      1. s’egli è sconosciuto, assente da lungo tempo con ignota dimora oppure durevolmente incapace di discernimento;

      2. s’egli non si è curato seriamente del figlio.

      Art. 265d[159]

      b. Decisione

      1 Se il genitore del figlio collocato in vista di un’adozione non dà il consenso, l’autorità tutoria del domicilio del figlio decide, a richiesta di un ufficio per il collocamento o dei genitori adottivi e, di regola, prima del collocamento, se si possa prescindere da tale consenso.

      2 Negli altri casi, la decisione è presa al momento dell’adozione.

      3 Il genitore, dal cui consenso si prescinde perché non si è curato seriamente del figlio, deve ricevere comunicazione scritta della decisione.

      Art. 266[160]

      B. Adozione di maggiorenni e interdetti

      1 Ove manchino discendenti, una persona maggiorenne o interdetta può essere adottata:

      1. se è durevolmente bisognosa di aiuto, per infermità mentale o fisica, ed i genitori adottivi le hanno prodigato cure durante almeno cinque anni;

      2. se durante la sua minore età, i genitori adottivi, per almeno cinque anni, le hanno prodigato cure e provveduto alla sua educazione;

      3. se esistono altri motivi gravi ed essa ha vissuto, per almeno cinque anni, in comunione domestica con i genitori adottivi.

      2 Un coniuge non può essere adottato senza il consenso dell’altro.

      3 Per altro si applicano analogicamente le norme sull’adozione dei minorenni.

      Art. 267[161]

      C. Effetti

      I. In generale

      1 L’adottato acquista lo stato giuridico di figlio dei genitori adottivi.

      2 I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti, eccetto nei riguardi del coniuge dell’adottante.

      3 Con l’adozione può essere dato al figlio un nuovo prenome.

      Art. 267a[162]

      II. Cittadinanza

      Il figlio minorenne acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale dei genitori adottivi in luogo e vece di quella anteriore.

      Art. 268[163]

      D. Procedura

      I. In generale

      1 L’adozione è pronunciata dall’autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi.

      2 Presentata la domanda, il sopravvenire della morte o dell’incapacità di discernimento dell’adottante non è di ostacolo all’adozione, purché non comprometta le altre condizioni.

      3 Se il figlio diventa maggiorenne dopo la presentazione della domanda, rimangono applicabili le disposizioni sull’adozione di minorenni se le pertinenti condizioni erano precedentemente adempite.

      Art. 268a[164]

      II. Istruttoria

      1 L’adozione può essere pronunciata solo dopo istruttoria sulle circostanze essenziali, eventualmente con la collaborazione di periti.

      2 Occorre specialmente indagare su la personalità e la salute dei genitori adottivi e dell’adottando, la compatibilità dei soggetti, l’idoneità ad educare il figlio, la situazione economica, i motivi e le condizioni familiari dei genitori adottivi, come pure sul decorso dei rapporti d’assistenza.

      3 Va tenuto conto dell’atteggiamento dei discendenti dei genitori adottivi.

      Art. 268b[165]

      Dbis. Segreto[166]

      I genitori adottivi, se non vi acconsentono, non possono essere resi noti ai genitori del sangue.

      Art. 268c[167]

      Dter. Informazione circa l’identità dei genitori del sangue

      1 Se ha compiuto il diciottesimo anno di età, il figlio può in ogni tempo chiedere informazioni concernenti l’identità dei genitori del sangue; può farlo prima di aver raggiunto tale età se ha un interesse degno di protezione.

      2 Prima di comunicare i dati richiesti, l’autorità o l’ufficio che ne dispone informa, per quanto possibile, i genitori del sangue. Se questi ultimi rifiutano di stabilire un contatto personale, il figlio ne è informato ed è reso attento sui diritti della personalità dei genitori del sangue.

      3 I Cantoni designano un ufficio adeguato incaricato di consigliare il figlio che ne faccia richiesta.

      Art. 269[168]

      E. Contestazione

      I. Motivi

      1. Mancanza del consenso

      1 L’adozione può essere contestata giudizialmente da chi, senza motivo legale, non fu richiesto del consenso, purché il bene del figlio non risulti seriamente compromesso.

      2 L’azione non è data ai genitori, qualora possano ricorrere al Tribunale federale contro la decisione.

      Art. 269a[169]

      2. Altri vizi

      1 L’adozione inficiata d’altri vizi gravi può essere contestata da ogni interessato, specialmente dal Comune d’origine o di domicilio.

      2 L’azione è tuttavia esclusa, se il vizio è stato nel frattempo eliminato, oppure se concerne soltanto prescrizioni di procedura.

      Art. 269b[170]

      II. Termine

      L’azione deve essere proposta entro sei mesi dal momento in cui fu conosciuto il motivo della contestazione e, in ogni caso, entro due anni dall’adozione.

      Art. 269c[171]

      F. Collocamento in vista d’adozione

      1 La Confederazione esercita la vigilanza sul collocamento degli adottandi.

      2 Chi si occupa di questi collocamenti a titolo professionale o in relazione alla sua professione deve avere un’autorizzazione; è fatto salvo il collocamento tramite gli organi di tutela.

      3 Il Consiglio federale emana le norme esecutive e disciplina il concorso dell’autorità cantonale competente in materia di collocamento in vista СКАЧАТЬ