Название: Codice civile svizzero – CC
Автор: Svizzera
Издательство: Проспект
Жанр: Юриспруденция, право
isbn: 9785392065141
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1 Quando un coniuge abbia espressamente o tacitamente affidato all’altro l’amministrazione della sua sostanza, s’applicano, salvo patto diverso, le disposizioni sul mandato.
2 Sono salve le disposizioni sull’estinzione dei debiti fra coniugi.
Art. 195a
G. Inventario
1 Ciascun coniuge può in ogni tempo chiedere all’altro di concorrere alla compilazione per atto pubblico di un inventario dei loro beni.
2 Questo inventario si presume esatto se compilato entro un anno dal conferimento dei beni.
Capo secondo: Del regime ordinario della partecipazione agli acquisti
Art. 196
A. Rapporti di proprietà
I. Composizione
Il regime della partecipazione agli acquisti comprende gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge.
Art. 197
II. Acquisti
1 Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime.
2 Gli acquisti di un coniuge comprendono segnatamente:
1. il guadagno del suo lavoro;
2. le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale;
3. il risarcimento per impedimento al lavoro;
4. i redditi dei suoi beni propri;
5. i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti.
Art. 198
III. Beni propri
1. Per legge
Sono beni propri per legge:
1. le cose che servono esclusivamente all’uso personale di un coniuge;
2. i beni appartenenti ad un coniuge all’inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito;
3. le pretese di riparazione morale;
4. i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri.
Art. 199
2. Per convenzione matrimoniale
1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono dichiarare beni propri acquisti destinati all’esercizio di una professione od impresa.
2 Per convenzione matrimoniale, possono inoltre escludere redditi dei beni propri dagli acquisti.
Art. 200
IV. Prova
1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge deve fornirne la prova.
2 Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi.
3 Fino a prova del contrario, tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti.
Art. 201
B. Amministrazione, godimento e disposizione
1 Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone.
2 Se un bene è di comproprietà dei coniugi, nessuno di loro può, salvo patto contrario, disporre della sua quota senza il consenso dell’altro.
Art. 202
C. Responsabilità verso i terzi
Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza.
Art. 203
D. Debiti tra coniugi
1 Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.
2 Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l’unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.
Art. 204
E. Scioglimento del regime e liquidazione
I. Momento dello scioglimento
1 Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime.
2 In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell’istanza.
Art. 205
II. Ripresa di beni e regolamento dei debiti
1. In genere
1 Ciascun coniuge riprende i suoi beni che si trovano in possesso dell’altro.
2 Se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi d’avere un interesse preponderante può, oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all’altro coniuge.
3 I coniugi regolano i loro debiti reciproci.
Art. 206
2. Partecipazione al plusvalore
1 Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato.
2 Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell’alienazione ed è immediatamente esigibile.
3 I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore.
Art. 207
III. Calcolo degli aumenti
1. Separazione degli acquisti e dei beni propri
1 Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato al momento dello scioglimento del regime dei beni.
2 Il capitale ricevuto da un coniuge da un’istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro è ascritto ai beni propri fino a concorrenza СКАЧАТЬ