Codice civile svizzero – CC. Svizzera
Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Codice civile svizzero – CC - Svizzera страница 16

Название: Codice civile svizzero – CC

Автор: Svizzera

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

Серия:

isbn: 9785392065141

isbn:

СКАЧАТЬ style="font-size:15px;">      F. Amministrazione della sostanza di un coniuge da parte dell’altro

      1 Quando un coniuge abbia espressamente o tacitamente affidato all’altro l’amministrazione della sua sostanza, s’applicano, salvo patto diverso, le disposizioni sul mandato.

      2 Sono salve le disposizioni sull’estinzione dei debiti fra coniugi.

      Art. 195a

      G. Inventario

      1 Ciascun coniuge può in ogni tempo chiedere all’altro di concorrere alla compilazione per atto pubblico di un inventario dei loro beni.

      2 Questo inventario si presume esatto se compilato entro un anno dal conferimento dei beni.

      Capo secondo: Del regime ordinario della partecipazione agli acquisti

      Art. 196

      A. Rapporti di proprietà

      I. Composizione

      Il regime della partecipazione agli acquisti comprende gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge.

      Art. 197

      II. Acquisti

      1 Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime.

      2 Gli acquisti di un coniuge comprendono segnatamente:

      1. il guadagno del suo lavoro;

      2. le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale;

      3. il risarcimento per impedimento al lavoro;

      4. i redditi dei suoi beni propri;

      5. i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti.

      Art. 198

      III. Beni propri

      1. Per legge

      Sono beni propri per legge:

      1. le cose che servono esclusivamente all’uso personale di un coniuge;

      2. i beni appartenenti ad un coniuge all’inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito;

      3. le pretese di riparazione morale;

      4. i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri.

      Art. 199

      2. Per convenzione matrimoniale

      1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono dichiarare beni propri acquisti destinati all’esercizio di una professione od impresa.

      2 Per convenzione matrimoniale, possono inoltre escludere redditi dei beni propri dagli acquisti.

      Art. 200

      IV. Prova

      1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge deve fornirne la prova.

      2 Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi.

      3 Fino a prova del contrario, tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti.

      Art. 201

      B. Amministrazione, godimento e disposizione

      1 Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone.

      2 Se un bene è di comproprietà dei coniugi, nessuno di loro può, salvo patto contrario, disporre della sua quota senza il consenso dell’altro.

      Art. 202

      C. Responsabilità verso i terzi

      Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza.

      Art. 203

      D. Debiti tra coniugi

      1 Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.

      2 Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l’unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.

      Art. 204

      E. Scioglimento del regime e liquidazione

      I. Momento dello scioglimento

      1 Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime.

      2 In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell’istanza.

      Art. 205

      II. Ripresa di beni e regolamento dei debiti

      1. In genere

      1 Ciascun coniuge riprende i suoi beni che si trovano in possesso dell’altro.

      2 Se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi d’avere un interesse preponderante può, oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all’altro coniuge.

      3 I coniugi regolano i loro debiti reciproci.

      Art. 206

      2. Partecipazione al plusvalore

      1 Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato.

      2 Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell’alienazione ed è immediatamente esigibile.

      3 I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore.

      Art. 207

      III. Calcolo degli aumenti

      1. Separazione degli acquisti e dei beni propri

      1 Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato al momento dello scioglimento del regime dei beni.

      2 Il capitale ricevuto da un coniuge da un’istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro è ascritto ai beni propri fino a concorrenza СКАЧАТЬ