Codice civile svizzero – CC. Svizzera
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Название: Codice civile svizzero – CC

Автор: Svizzera

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

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isbn: 9785392065141

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      5. Restrizioni del potere di disporre

      1 Se necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempire un obbligo patrimoniale derivante dall’unione coniugale, il giudice, ad istanza di un coniuge, può subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell’altro.

      2 Il giudice prende le appropriate misure conservative.

      3 Se vieta a un coniuge di disporre di un fondo, ne ordina d’ufficio la menzione nel registro fondiario.

      Art. 179[113]

      6. Modificazione delle circostanze

      1 Il giudice, ad istanza di un coniuge, adatta le misure alle nuove circostanze e se non sono più giustificate le revoca; per quanto concerne le relazioni personali e le misure di protezione del figlio, è fatta salva la competenza delle autorità di tutela.

      2 Se i coniugi tornano a convivere, le misure ordinate per la vita separata decadono, eccetto la separazione dei beni e le misure di protezione del figlio.

      Art. 180[114]

      Titolo sesto[115]: Del regime dei beni fra i coniugi

      Capo primo: Disposizioni generali

      Art. 181

      A. Regime ordinario

      I coniugi sono sottoposti al regime della partecipazione agli acquisti in quanto non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o non sia loro applicato il regime straordinario.

      Art. 182

      B. Convenzione matrimoniale

      I. Scelta del regime

      1 Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate prima o dopo la celebrazione del matrimonio.

      2 Gli sposi od i coniugi possono scegliere, revocare o modificare il loro regime dei beni soltanto nei limiti della legge.

      Art. 183

      II. Capacità di contrattare

      1 Chi intende stipulare una convenzione matrimoniale dev’essere capace di discernimento.

      2 I minorenni e gli interdetti abbisognano del consenso del loro rappresentante legale.

      Art. 184

      III. Forma

      La convenzione matrimoniale si fa per atto pubblico firmato dalle persone contraenti e, se del caso, dal rappresentante legale.

      Art. 185

      C. Regime straordinario

      I. Ad istanza di un coniuge

      1. Pronuncia

      1 Ad istanza di un coniuge, il giudice pronuncia la separazione dei beni se vi è grave motivo.

      2 Vi è grave motivo segnatamente se:

      1. l’altro coniuge è oberato o la sua quota di beni comuni è pignorata;

      2. l’altro coniuge mette in pericolo gli interessi dell’istante o della comunione;

      3. l’altro coniuge rifiuta senza giusto motivo il consenso richiesto per disporre di beni comuni;

      4. l’altro coniuge rifiuta di informare l’istante sui suoi redditi, sulla sua sostanza e sui suoi debiti o sui beni comuni;

      5. l’altro coniuge è durevolmente incapace di discernimento.

      3 L’istanza di separazione dei beni per durevole incapacità di discernimento può essere proposta anche dal rappresentante legale del coniuge incapace.

      Art. 186[116]

      2. …

      …

      Art. 187

      3. Revoca

      1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono in ogni tempo ripristinare il precedente regime dei beni o adottarne uno nuovo.

      2 Caduto il motivo della separazione dei beni, il giudice, ad istanza di un coniuge, può ordinare il ripristino del precedente regime.

      Art. 188

      II. In caso di esecuzione forzata

      1. Fallimento

      Se i coniugi vivono in comunione di beni, il fallimento dichiarato contro uno di loro li assoggetta per legge alla separazione dei beni.

      Art. 189

      2. Pignoramento a. Pronuncia

      Se i coniugi vivono in comunione di beni ed uno di loro sia escusso per un proprio debito con pignoramento della sua quota di beni comuni, l’autorità di vigilanza in materia di esecuzione può chiedere al giudice di pronunciare la separazione dei beni.

      Art. 190

      b.[117] Istanza

      1 L’istanza è diretta contro ambo i coniugi.

      2 …[118]

      Art. 191

      3. Cessazione

      1 Tacitati i creditori, il giudice, ad istanza di un coniuge, può ordinare il ripristino della comunione dei beni.

      2 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono adottare la partecipazione agli acquisti.

      Art. 192

      III. Liquidazione del regime precedente

      In caso di separazione dei beni, la liquidazione fra i coniugi è retta dalle norme del loro precedente regime, salvo diversa disposizione della legge.

      Art. 193

      D. Protezione dei creditori

      1 La costituzione o modificazione del regime dei beni e le liquidazioni fra i coniugi non possono sottrarre all’azione dei creditori di un coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere soddisfatti.

      2 Se tali beni sono passati in proprietà di uno dei coniugi, questi è tenuto al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano per il pagamento integrale.

      Art. 194[119]

      E. …

      …

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