Codice civile svizzero – CC. Svizzera
Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Codice civile svizzero – CC - Svizzera страница 11

Название: Codice civile svizzero – CC

Автор: Svizzera

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

Серия:

isbn: 9785392065141

isbn:

СКАЧАТЬ momento della celebrazione uno degli sposi non era capace di discernimento e da allora non ha riacquistato la capacità di discernimento;

      3.[97] la celebrazione era vietata per parentela;

      4.[98] uno degli sposi non intendeva creare l’unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri.

      Art. 106

      II. Azione

      1 L’azione è promossa d’ufficio dall’autorità cantonale competente al domicilio dei coniugi; la può inoltre proporre qualsiasi interessato.

      2 Dopo lo scioglimento del matrimonio l’azione di nullità non è più proponibile d’ufficio; ogni interessato può nondimeno proporla.

      3 L’azione è proponibile in ogni tempo.

      Art. 107

      C. Nullità relativa

      I. Cause

      Un coniuge può domandare la nullità del matrimonio se:

      1. al momento della celebrazione del matrimonio era, per causa transitoria, incapace di discernimento;

      2. aveva dichiarato per errore di acconsentire alla celebrazione, sia che non intendesse sposarsi, sia che credesse di sposare un’altra persona;

      3. aveva contratto matrimonio perché intenzionalmente indotto in errore su qualità personali essenziali dell’altro;

      4. aveva contratto matrimonio sotto la minaccia di grave e imminente pericolo per la vita, la salute o l’onore propri o di una persona a lui strettamente legata.

      Art. 108

      II. Azione

      1 L’azione di nullità deve essere promossa entro sei mesi dal giorno in cui l’avente diritto ha scoperto la causa di nullità o sono cessati gli effetti della minaccia, ma in ogni caso entro cinque anni dalla celebrazione del matrimonio.

      2 L’azione di nullità del matrimonio non si trasmette agli eredi; un erede può tuttavia proseguire l’azione già promossa al momento del decesso.

      Art. 109

      D. Effetti della sentenza

      1 La nullità del matrimonio produce effetti soltanto dopo essere stata pronunciata dal giudice; fino alla sentenza il matrimonio produce tutti gli effetti di un matrimonio valido, eccetto i diritti di successione che il coniuge superstite perde in ogni caso.

      2 Le disposizioni relative al divorzio si applicano per analogia agli effetti della sentenza di nullità sui coniugi e sui figli.

      3 La presunzione di paternità del marito decade se il matrimonio è dichiarato nullo perché contratto allo scopo di eludere le prescrizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri.[99]

      Art. 110[100]

      Titolo quarto:[101] Del divorzio e della separazione coniugale

      Capo primo: Delle condizioni del divorzio

      Art. 111[101]

      A. Divorzio su richiesta comune

      I. Accordo completo

      1 Se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli effetti del divorzio, corredata dei documenti necessari e di conclusioni comuni relative ai figli, il

      giudice li sente separatamente e insieme. L’audizione può svolgersi in più sedute.

      2 Se si è convinto che i coniugi hanno inoltrato la richiesta e stipulato la convenzione dopo matura riflessione e per libera scelta e che la convenzione con le conclusioni relative ai figli può essere omologata, il giudice pronuncia il divorzio.

      Art. 112

      II. Accordo parziale

      1 I coniugi possono domandare il divorzio mediante richiesta comune e dichiarare che il tribunale decida su quelle conseguenze accessorie in merito alle quali sussiste disaccordo.

      2 I coniugi sono sentiti, come nel caso di accordo completo, sulla loro richiesta, sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sono pervenuti ad un accordo e sulla loro dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle altre conseguenze.

      3 …[103]

      Art. 113[104]

      Art. 114[105]

      B. Divorzio su azione di un coniuge

      I. Dopo la sospensione della vita comune

      Un coniuge può domandare il divorzio se al momento della litispendenza o il giorno della sostituzione della richiesta comune con un’azione unilaterale i coniugi vivono separati da almeno due anni.

      Art. 115[106]

      II. Rottura del vincolo coniugale

      Un coniuge può domandare il divorzio prima della scadenza del termine di due anni quando per motivi gravi che non gli sono imputabili non si possa ragionevolmente esigere da lui la continuazione dell’unione coniugale.

      Art. 116[107]7

      Capo secondo: Della separazione coniugale

      Art. 117

      A. Condizioni e procedura

      1 Alle stesse condizioni del divorzio, i coniugi possono chiedere la separazione.

      2 … [108]

      3 Il diritto di domandare il divorzio non è toccato dalla sentenza di separazione.

      Art. 118

      B. Effetti della separazione

      1 Con la separazione personale subentra per legge la separazione dei beni.

      2 Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell’unione coniugale.

      Capo terzo: Degli effetti del divorzio

      Art. 119

      A. Situazione dei coniugi divorziati

      1 Il coniuge che ha cambiato cognome conserva il cognome coniugale acquisito in occasione del matrimonio a meno che, entro un anno dal giudicato della sentenza, non dichiari all’ufficiale dello stato civile di volere riprendere il cognome originario o il cognome che portava prima del matrimonio.

      2 Il divorzio non ha effetti sul diritto d’attinenza cantonale СКАЧАТЬ