Istoria civile del Regno di Napoli, v. 7. Giannone Pietro
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СКАЧАТЬ furono avvertiti di non permettere, che simili proibizioni fossero ne' loro Reami ricevute. I Re di Spagna, come dice Salgado48, non meno che i Re di Francia, avendo avvertito, che in Roma erano questa sorte di libri affatto vietati, solo perchè in quelli si fondavano le regalie e la giurisdizione de' Re e le ragioni de' loro sudditi; per riparare ad un così grave pregiudizio, ordinarono, che i Brevi appostolici e consimili decreti o editti fossero portati alla suprema Inquisizione di Spagna, e secondo il costume usitatissimo ne' Regni di Spagna, fossero ritenuti, nè permessa la loro pubblicazione e molto meno l'esecuzione, affinchè non allacciassero le coscienze de' sudditi per queste proibizioni, non ad altro fine procurate, che per annientare le ragioni de' Principi e delle Nazioni.

      Questo medesimo fecero valere nelle province di Fiandra, e quel ch'è da notare, nel nostro Regno di Napoli ancora, cotanto a Roma vicino, ed al quale sovente gli Spagnuoli, per vantaggiar le condizioni dei Regni loro di Spagna, permisero, che molti aggravj dalla Corte di Roma sofferisse.

      Il Pontefice Clemente VIII, dopo la Giunta di Sisto V, accrebbe l'Indice Romano e fatto di nuovo imprimere e pubblicare, in tutto il tempo del suo Pontificato tenne così esercitata la Congregazione dell'Indice ed il Maestro del Sagro Palazzo, che non vi fu anno, che da Roma non uscissero decreti e editti proibitorj. Dal primo anno del nuovo secolo 1601, e per li seguenti anni insino alla sua morte, non uscivano altro da Roma, che questi decreti e editti, per li quali furono successivamente proibiti molti libri di quasi tutte le professioni e scienze, sol perchè o gli Autori erano separati dalla Chiesa, o perchè sostenevano le regalie, o altre ragioni di Principi, o perchè qualche errore fosse in quelli trascorso. Furono proibiti molti libri legali, fra gli altri con molto rigore l'opere di Molineo, li trattati di Alberico Gentile, di Giovanni Corasio, di Scipione Gentile e di tanti altri.

      Infra questi il nostro reggente Camillo de Curte, che, come diremo, fu uno de' più rinomati nostri Professori di que' tempi, diede in Napoli, nel 1605, alle stampe una sua opera intitolata: Diversorii juris Feudalis Prima, et Secunda Pars: nella seconda parte della quale trattò de' remedj, che sogliono praticarsi nel Regno per difesa della giurisdizione regale, affinchè nè i diritti regali ricevano oltraggio, nè i suoi vassalli siano oppressi da' Prelati, usurpando la regal giurisdizione: dichiara in questo libro il modo solito e per lungo uso stabilito di resister loro: cioè nel principio di farsegli una, due e tre ortatorie: quando queste non bastano, di chiamargli: non obbedendo alla chiamata, di sequestrar loro le temporalità e carcerare i parenti più a lor congiunti, i servidori, anche gli amici: e per ultimo, non volendo obbedire, di cacciargli dal Regno. Modi legittimi, permessi ed approvati da una inveterata pratica di tutti i Regni d'Europa. Ma il libro appena fu dato alla luce, che ecco si vide nel medesimo anno uscir da Roma un editto, col quale fra gli altri libri venne anche severamente proibito questo, con tali parole: Camilli de Curtis secunda pars Diversorii, sive Comprensorii juris Feudalis, Neapoli apud Constantinum Vitalem 1605 omnino, et sub anathemate prohibetur49.

      Il Conte di Benavente, che si trovava allora Vicerè in Napoli, intesa la proibizione, non volle a patto veruno concedere Exequatur all'editto; anzi a' 14 decembre del medesimo anno, scrisse una grave consulta al Re Filippo III, nella quale fra l'altre cose occorsegli in materia di giurisdizione, gli diè raguaglio di questa proibizione fatta del libro del Reggente in Roma, sol perchè in questo si dichiaravano que' rimedj ed i diritti di S. M. che ha in simili occorrenze, rappresentando al Re, che contro questo abuso bisognava prendere risoluti e forti espedienti, perchè altramente ciò soffrendosi, non vi sarebbe chi volesse difendere la regal giurisdizione50.

      Parimente nel 1627, sotto il Pontificato di Urbano VIII, dalla Congregazione dell'Indice uscì un decreto sotto la data de' 4 febbrajo di quell'anno, dove oltre la proibizione fatta d'alcune opere legali di Treutlero, di Ugon Grozio e dell'Istoria della giurisdizion pontificia di Michele Roussel, fu anche proibito un libro che D. Pietro Urries avea allora pubblicato in Napoli in difesa del Rito 235 della nostra G. C. della Vicaria, intorno a' requisiti del Chericato, da riconoscersi da quel Tribunale; e perchè quel Rito, ancorchè antico, non mai però interrotto, si oppone alle nuove massime della Corte di Roma, fu tosto il libro proibito in Roma: Petri de Urries liber inscriptus: Aestivum otium ad repetitionem Ritus 235 M. C. Vicariae Neapolitanae51. Ma il Duca d'Alba Vicerè non fece valere nel Regno quel decreto, e ne scrisse al Re, da cui ne ricevè risposta sotto li 10 agosto del detto anno, maravigliandosi della proibizione fatta in Roma di quel libro dove non si difendeva, che un Rito antichissimo della Vicaria del Regno52.

      Questa vigilanza si tenne presso di noi, quando si volevano far valere i nostri diritti e le nostre patrie leggi ed istituti; poichè noi, affinchè non si ricevano bolle, brevi, decreti, editti ed in fine ogni provisione di Roma senza l'Exequatur Regium, ne abbiamo legge scritta stabilita dal Duca d'Alcalà nel 1561, quando vi era Vicerè, e che leggiamo ancora impressa nei volumi delle nostre Prammatiche53: requisito che in conformità della legge era necessario, e si praticava anche ne' decreti che venivano da Roma, per li quali si proibivano i libri: ed in ciò il Regno nostro non ha che invidiare (quando si voglia) nè a Francia, nè a Spagna, nè a Fiandra, nè a qualunque altro Principato più ben istituito e regolato del Mondo Cattolico.

      In Francia è a tutti noto che non han forza alcuna simili Bolle o Decreti proibitorj di Roma: sono quelli ben esaminati, e se si trovano a dovere, si eseguiscono, altrimente si rifiutano. Ciò che non potrà più chiaramente dimostrarsi, se non per quello che accadde nella proibizione dell'opere di Carlo Molineo. Avendo la Corte di Roma saputo, che non ostante l'indice Romano, per cui erano state affatto quelle proibite, venivano lette in tutti i Regni d'Europa, particolarmente in Francia ed in Fiandra, le cui Università e Censori, avendole solamente espurgate d'alcuni errori, le permettevano, tanto che giravano per le mani di tutti i Giureconsulti e d'altri Letterati, e tenute in sommo pregio; Clemente VIII riputando ciò a gran dispregio della Sede Appostolica, a' 21 Agosto del 1602, cavò fuori una terribile Bolla, colla quale sotto gravissime pene e censure proibì di nuovo assolutamente tutti i suoi Libri, anche gli Espurgati, dicendo, che non aliter quam igne expurgari possint. Rivocò per tanto tutte le licenze date, e volle che per l'avvenire affatto non si concedessero. Quindi nacque il moderno stile delle Congregazioni del S. Officio e dell'Indice, che nelle licenze, che si concedono, quantunque ampissime di legger libri, anche laidissimi e perniziosi, si soggiunga sempre: Exceptis operibus Caroli Molinei. Fu pubblicata questa Bolla, secondo il solito, in Roma a' 26 agosto di quell'anno 1602, ed affissa ad valvas Basilicae Principis Apostolorum in acie Campi Florae, soggiungendosi che tutti ita arctent, ac afficiant, perinde ac si omnibus, et singulis intimatae fuissent.

      Ma che pro? niente valse questa Bolla, nè in Francia, nè nelle Fiandre, nè altrove: l'opere di questo insigne Giureconsulto niente perderono di pregio, nè erano meno stancate da' Professori ora di prima: tutti i Giureconsulti, ed ogni Pratico l'ebbe tra le mani, ed era più studiato quest'Autore, e più frequentemente allegato nel Foro che Bartolo e Baldo; e resesi così necessario, che, come dice Bertrando Loth54, nella Francia ed in Fiandra niuno insigne Pratico o Avvocato può starne di senza, particolarmente nell'Artesia, dove le Consuetudini di quella Provincia essendo simili a quelle di Parigi, gli scritti di questo Autore sono stimati più di tutti gli altri, e molta autorità ha ottenuto ne' loro Tribunali.

      I Prammatici franzesi gli hanno così famigliari che non vi è arringo o scrittura che si faccia, che non sia ripiena di allegazioni tratte da quelli in qualunque materia, sia di ragion civile o canonica. Ma niun argomento più convince non essere stata in Francia ricevuta questa Bolla, e di non essersi di tal proibizione tenuto alcun conto, quanto quella magnifica ed esatta Edizione fatta modernamente di tutte le Opere di questo Autore in Parigi, e proccurata per opera ed industria di Francesco Pinson il giovane, celebre Avvocato di Parigi, il quale oltre avervi aggiunte alcune sue note molto erudite ed accomodate alla moderna СКАЧАТЬ



<p>48</p>

Franc. Salgado de Supplicat. ad SS. par. 2 c. 38 num. 141.

<p>49</p>

Leggesi nell'editto del 1605 sotto Clem. VIII nell'Indice de' libri proib.

<p>50</p>

Questa consulta si legge tra' M. S. di Chiocc. tom. 17 de Typograph.

<p>51</p>

In Indice libr. prohib. sub Urban. VIII ann. 1627, 4 Feb. V. Petram. d. Rit. 235.

<p>52</p>

È da vedersi la lettera del Re nel t. 17 de' M. S. Giur. di Chioc.

<p>53</p>

Prag. 5 de Citation.

<p>54</p>

Bertrand. Loth in Resol. Belgic. tract. 14 quaest 2 art. 7.