Название: Fra Tommaso Campanella, Vol. 2
Автор: Amabile Luigi
Издательство: Public Domain
Жанр: Зарубежная классика
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Secondo la procedura del tempo, in questi giudizii celeri, non appena esauriti per ciascuno inquisito tutti gli Atti informativi ed offensivi, fatta anche ratificare la confessione nel giorno seguente a quello della tortura allorchè essa era stata amministrata, i Giudici emanavano un decreto che ordinava la consegna di una copia degli Atti all'inquisito con la conclusione del Fiscale, assegnando un termine di pochi giorni per la difesa, ed all'occorrenza deputando anche un Avvocato di ufficio. Il Mastrodatti allora, che avea già preparato ogni cosa, trasmetteva in via legale la copia degli Atti, l'assegnazione del termine etc. all'inquisito, ed anche un Riassunto degl'indizii a' Giudici. L'Avvocato quindi ponevasi in relazione col giudicabile, scriveva l'Atto di difesa, che comunicava al tribunale nel termine stabilito, e poi attendeva la notificazione di un altro decreto ad dicendum per la trattazione della difesa, ciò che del resto importava solo la dimanda se avesse altro da aggiungere alla Difesa scritta. Debbono dunque riferirsi al tempo cui siamo giunti, alla 2a metà del mese di febbraio 1600 il Riassunto degl'indizii, alle prime settimane di marzo la Difesa scritta dall'Avvocato pel Campanella, ed anche la Replica scritta dal Fiscale, i quali Atti, come quelli analoghi successivamente compilati per gli altri incriminati ecclesiastici, rimasero nelle mani del Nunzio, e pervennero quindi con altre carte di lui nell'Archivio di Firenze90. Riserbandoci di esporre a suo tempo gli Atti sopra menzionati, qui dobbiamo notare che al Campanella fu assegnato per difensore il dott.r Gio. Battista de Leonardis Regio Avvocato de' poveri, e da una poesia di fra Tommaso a lui diretta vedremo che costui ebbe l'incarico di difendere anche gli altri frati inquisiti. Allorchè il Vescovo di Termoli, uno de' Giudici dell'eresia, scrisse a Roma la sua opinione su questa causa della congiura, tra le altre cose fece conoscere che «non si trovò un dottore il quale avesse voluto scrivere in jure a loro favore»91. Ciò deve intendersi nel senso che si cercò e non si trovò un Avvocato particolare, e con ogni probabilità il Vescovo intese parlare segnatamente di fra Dionisio, poichè il Campanella e gli altri non ne avrebbero avuto i mezzi; ad ogni modo poi l'Avvocato de' poveri non era una persona da nulla. Nato in Cicciano presso Nola, da umili origini, Gio. Battista de Leonardis si era dapprima mostrato uomo di lettere tale da venir chiamato ad insegnarle pubblicamente in Cosenza, dove cominciò anche l'esercizio dell'avvocatura; ridottosi poi in Napoli e studiato accuratamente il diritto, era già un dottore ben conosciuto, quando con Privilegio del 30 settembre 1599, visto e promulgato il 26 gennaio 1600, fu chiamato all'ufficio di Avvocato de' poveri della Vicaria in luogo di Antonio Catalano92. – Ma nel medesimo tempo avvenne pure un altro fatto, che il Campanella ci fece conoscere nella sua Narrazione e che finora non ci risulta da verun altro fonte; sicchè gioverà tanto più esporlo qui con le parole medesime della Narrazione. «Però dandoli le difese poi al Campanella e l'Avvocato de' poveri…93 il Sances Fiscale finse che per curiosità desiderava sapere in che profetie fondava questi suoi detti, e li fece scriver dal suo notario dettando il Campanella molti articoli profetali: li quali esso Sances portò a' Gesuini, et ad altri, e molti di quelli dissero, che Campanella havea ragione e che non eran finte per ribellare. Però li mandò molti Gesuini, e Theologi Spagnoli a disputare. Li quali si divisero, altri dicendo che diceva bene, altri che no. El Campanella allegò li predetti Santi, et Astrologi et il Cardinale anche Bellarmino. E poi disse, che quando pur fosser false le profezie sue, questa non era confessione di ribellare, ma di falsificar la Theologia, et appartiene al S. Officio, non a loro». Ci fermiamo a questo punto, non senza raccomandare a' lettori di percorrere tutto il resto che il Campanella narrò a tale proposito. E ripetiamo che non vi sono altre notizie capaci d'illustrare il fatto, ma dobbiamo ad ogni modo avvertire che questi Articoli profetali di cui qui si parla, dettati al notaro della causa della ribellione ad istanza del Sances, non debbono confondersi con quelli che il Campanella scrisse egli medesimo come una delle sue difese: noi li abbiamo trovati nel processo di eresia, presentati in giugno dell'anno seguente, e dovremo parlarne più in là.
Come abbiamo visto dalla lettera del Nunzio sopra riportata, l'11 febbraio già si era dato al Campanella «il termine e la commodità» per la difesa, e si era deciso di seguire con gli altri lo stesso metodo, cioè quello delle torture acri. Infatti può ritenersi con sicurezza che i fol. 35 e 36 del volume siano stati occupati dalla ratificazione della confessione del Campanella e dal decreto per l'assegno del termine e deputazione dell'Avvocato; ed ecco il fol. 37 occupato dall'Atto della tortura data a fra Dionisio94. Il Riassunto degl'indizii contro costui ci dice che gli fu dato egualmente il polledro e non confessò nulla, e un brano di lettera del Vescovo di Termoli, inserto ne' Sommarii del processo di eresia, ci fa conoscere che «fu tormentato con 'l tormento del polledro, et delle 19 funicelle (sic) con le quali era tormentato 7 se ne ruppero nell'atto della tortura datali per ribellione»95; vedremo nel medesimo processo che fino a tutto giugno egli non potè firmare gli Atti che lo riguardavano, e dovè segnarli portando la penna stretta tra' denti, giacchè i polsi torturati non si prestavano. Dopo fra Dionisio venne la volta del Pizzoni, il quale ebbe la corda aggravata da' funicelli СКАЧАТЬ
88
Ved. Doc. 192, pag. 97.
89
Ved. Doc. 241, pag. 127, e Doc. 244, pag. 143.
90
Alludiamo a' Doc. 244-266, pag. 129-183. Il Notamentum (Doc. 241, pag. 127) dovè essergli trasmesso o nell'inizio del processo, o piuttosto nel periodo di cui trattiamo, essendovi poi stato aggiunte a lato di ciascun nome le annotazioni relative all'esito del giudizio mano mano che questo si compiva per ciascuno inquisito.
91
Ved. Doc. 394, pag. 456.
92
Il Toppi (De Origine omnium tribunalium etc. Neap. 1655-66, vol. 2.o pag. 319), nel dare le notizie del Leonardis, non riesce esatto intorno alla data della nomina di lui ad Avvocato de' poveri, indicando per essa il 30 luglio 1601, che urta con la cronologia del processo del Campanella, nel quale si sa avere il Leonardis funzionato. Invece abbiamo trovato ne' Registri
93
Naturalmente furono i Giudici quelli che ordinarono la consegna degli Atti al Campanella e gli assegnarono anche l'Avvocato; ma il Campanella parimente qui si studia di mettere nell'ombra i Giudici e di far comparire il Sances.
94
Ved. Doc. 247 pag. 160; e risc. l'Illustr.ne II, pag. 619, per tutti gl'inquisiti che seguono.
95
Ved. la nostra Copia ms. de' processi eccles. tom. 1.o, fol. 377.