Название: Codice civile svizzero – CC
Автор: Svizzera
Издательство: Проспект
Жанр: Юриспруденция, право
isbn: 9785392065141
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2 Le controversie di diritto privato sono di competenza del giudice.
Art. 88[77]
F. Soppressione e cancellazione dal registro
I. Soppressione da parte dell’autorità competente
1 L’autorità federale o cantonale competente pronuncia la soppressione della fondazione, su richiesta o d’ufficio, se:
1. il fine non può più essere conseguito e la fondazione non può essere mantenuta mediante una modifica dell’atto di fondazione; o
2. il fine è diventato illecito o immorale.
2 La soppressione delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche è pronunciata dal giudice.
Art. 89[78]
II. Legittimazione attiva, cancellazione dal registro
1 La richiesta o azione di soppressione della fondazione può essere proposta da chiunque vi abbia un interesse.
2 La soppressione è notificata all’ufficiale del registro di commercio affinché proceda alla cancellazione dell’iscrizione.
Art. 89bis[79]
G. Fondazioni di previdenza a favore del personale[80]
1 Per le istituzioni di previdenza a favore del personale, costituite in forma di fondazioni in virtù dell’articolo 331 del Codice delle obbligazioni[81] si applicano inoltre le disposizioni seguenti.[82]
2 Gli organi della fondazione devono dare ai beneficiari tutte le informazioni necessarie su l’ordinamento, l’attività e lo stato finanziario della fondazione.
3 I lavoratori che pagano contributi alla fondazione partecipano all’amministrazione almeno in ragione dei medesimi. Essi eleggono tra sé, a misura del possibile, i loro rappresentanti.
4 …[83]
5 I beneficiari possono esigere giudizialmente prestazioni della fondazione, se hanno pagato contributi oppure se un tale diritto è loro conferito nell’ordinamento della medesima.
6 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982[84] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità concernenti:
1.[85] la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1, 33a e 33b),
2. gli acquisti supplementari per il prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia (art. 13a cpv. 8[86]),
3. i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a),
4.[87] l’adeguamento delle prestazioni regolamentari all’evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2–4),
5. la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti
(art. 41),
5a.[88] l’utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (art. 48 cpv. 4, 85a lett. f e 86a cpv. 2 lett. bbis),
6. la responsabilità (art. 52),
7. il controllo (art. 53),
8. i conflitti di interesse (art. 53a),
9. la liquidazione parziale o totale (art. 53b–53d),
10.[89]lo scioglimento dei contratti (art. 53e e 53f),
11. il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e cpv. 2–5, 56a, 57 e59),
12. la vigilanza (art. 61, 62 e 64),
13. gli emolumenti (art. 63a),
14. la sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1 e 3, 66 cpv. 4, 67 e 69),
15. la trasparenza (art. 65a),
16. le riserve (art. 65b),
17. i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d’assicurazione (art. 68 cpv. 3 e 4),
18. l’amministrazione del patrimonio (art. 71),
19. il contenzioso (art. 73 e 74),
20. le disposizioni penali (art. 75–79),
21. il riscatto (art. 79b),
22. il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79c),
23. l’informazione degli assicurati (art. 86b).[90]
Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte prima: Del diritto matrimoniale
Titolo terzo:[91] Del matrimonio
Capo primo: Del fidanzamento
Art. 90
A. Promessa nuziale
1 Il fidanzamento è costituito dalla promessa nuziale.
2 I minorenni e gli interdetti non sono vincolati da una promessa nuziale fatta senza il consenso del loro rappresentante legale.
3 Il fidanzamento non dà azione per la celebrazione del matrimonio.
Art. 91
B. Scioglimento del fidanzamento
I. Regali
1 Ad eccezione degli usuali regali di circostanza, i regali che i fidanzati si sono fatti possono essere rivendicati, sempre che il fidanzamento non sia stato sciolto per morte di uno dei fidanzati.
2 Se non si può fare la restituzione in natura, si applicano le norme dell’indebito arricchimento.
Art. 92
II. Partecipazione finanziaria
Il fidanzato che in buona fede ha sostenuto delle spese in vista del matrimonio può pretendere dall’altro una partecipazione adeguata purché, visto l’insieme delle circostanze, tale partecipazione non si palesi iniqua.
Art. 93
III. Prescrizione
Le azioni derivanti dal fidanzamento si prescrivono in un anno dalla rottura del medesimo.
Capo secondo: СКАЧАТЬ