Codice delle assicurazioni private. Italia
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Название: Codice delle assicurazioni private

Автор: Italia

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

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isbn: 9785392052844

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СКАЧАТЬ di riassicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all’impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.

      5. L’ISVAP determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicità dell’albo.

      (1) Le parole: “euro un milione e cinquecentomila” sono state così sostituite dalle attuali: “euro tre milioni” dall’art. 6, comma 2, del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.

      Art. 59 bis.

      (Estensione ad altri rami) (1)

      1. L’impresa già autorizzata all’esercizio dell’attività riassicurativa in uno o più rami vita o danni che intende estendere l’attività ad altri rami indicati nell’articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall’ISVAP. Si applica l’art. 59, comma 2.

      2. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione l’impresa dà prova di disporre interamente del capitale sociale minimo previsto per l’esercizio dei nuovi rami e di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

      3. L’ISVAP determina, con regolamento, la procedura per l’estensione dell’autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attività.

      4. L’impresa non può estendere l’attività prima dell’adozione del provvedimento che aggiorna l’albo, del quale è data pronta comunicazione all’impresa medesima.

      (1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 6, comma 3, del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.

      Art. 59 ter.

      (Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro) (1)

      1. L’impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’ISVAP. Nella comunicazione è indicato:

      a) l’indirizzo della sede secondaria;

      b) il nominativo e i poteri del rappresentante generale;

      c) gli Stati membri in cui intende operare;

      d) un programma che illustri il tipo di attività che intende esercitare.

      2. L’ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, ove non ravvisi la sussistenza di elementi ostativi, comunica all’autorità di vigilanza competente dello Stato membro interessato l’intenzione dell’impresa di istituire una succursale in tale Stato, trasmettendo le informazioni previste dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario.

      3. L’ISVAP informa contestualmente l’impresa dell’avvenuta comunicazione ai sensi del comma 2.

      4. L’impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1, ne informa preventivamente l’ISVAP. L’ISVAP valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 2 e informa l’autorità competente dello Stato membro interessato secondo le disposizioni previste dall’ordinamento comunitario.

      (1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 6, comma 3, del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.

      Art. 59 quater.

      (Attività di regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro) (1)

      1. L’impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà comunicazione all’ISVAP. Insieme alla comunicazione l’impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l’impresa si propone di svolgere l’attività, gli Stati membri nei quali intende operare, il tipo di attività che intende esercitare.

      (1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 6, comma 3, del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.

      Art. 59 quinquies.

      (Attività in uno Stato terzo) (1)

      1. L’impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all’ISVAP.

      2. L’ISVAP vieta all’impresa di procedere all’insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.

      3. all’impresa che intende effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo si applica l’art. 59 quater.

      (1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 6, comma 3, del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.

      CAPO III–IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN UNO STATO TERZO

      Art. 60.

      (Attività in regime di stabilimento) (1)

      1. L’accesso all’attività riassicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un’impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all’ISVAP, da parte dell’autorità di vigilanza di tale Stato delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario.

      2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all’indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.

      3. L’impresa può insediare la sede secondaria e dare inizio all’attività nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve notizia dall’autorità di vigilanza dello Stato di origine dell’avvenuta trasmissione all’ISVAP della comunicazione di cui al comma 1.

      4. L’autorità competente dello Stato membro di origine informa l’ISVAP, secondo le disposizioni previste dall’ordinamento comunitario, di ogni modifica del contenuto della comunicazione di cui al comma 1.

      (1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 7, comma 1, del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.

      Art. 60 bis.

      (Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo) (1)

      1. L’impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica l’attività riassicurativa in regime di stabilimento, è preventivamente autorizzata dall’ISVAP con provvedimento pubblicato nel bollettino.

      2. L’autorizzazione СКАЧАТЬ