Codice delle assicurazioni private. Italia
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Название: Codice delle assicurazioni private

Автор: Italia

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

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isbn: 9785392052844

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СКАЧАТЬ 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile.

      TITOLO V — ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE

      CAPO I — DISPOSIZIONI GENERALI

      Art. 57.

      (Attività di riassicurazione)

      1. L'attività di riassicurazione consiste nell'accettazione di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione ed è riservata alle imprese di riassicurazione. (1)

      2. Le imprese di riassicurazione limitano l’oggetto sociale all’esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attività svolte nell’ambito del settore finanziario ai sensi dell’art. 2, punto 8), della direttiva 2002/87/CE. (2)

      3. E’ vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio all’estero dell'attività riassicurativa.

      4. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo II. (3)

      (1) Le parole “salvo quanto previsto dal comma 4” sono state soppresse dall’art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.

      (2) Questo periodo è stato aggiunto dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.

      (3) Le parole “relativamente all’assicurazione diretta.” sono state soppresse dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56. Il periodo “All’attività di riassicurazione svolta dall’impresa di assicurazione si applicano, per quanto concerne l’accesso all’attività, le disposizioni specificamente stabilite per tali imprese all’articolo 59.”è stato soppresso dall’art. 5, comma 1, lett. d), del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.

      Art. 57 bis.

      (Società veicolo) (1)

      1. L’esercizio dell’attività nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede legate nel territorio della Repubblica è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’ISVAP.

      2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l’accesso e per l’esercizio dell’attività da parte delle società veicolo. In particolare, il regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a:

      a) la portata dell’autorizzazione;

      b) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati;

      c) i requisiti di onorabilità e di professionalità dei gestori della società veicolo;

      d) i requisiti di professionalità ed onorabilità degli azionisti o dei titolari di una partecipazione rilevante nella società veicolo;

      e) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi;

      f) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;

      g) i requisiti di solvibilità delle società veicolo.

      (1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 5, comma 2, del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.

      CAPO II–IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

      Art. 58.

      (Autorizzazione)

      1. L’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l’attività di riassicurazione è autorizzata dall’ISVAP, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall’articolo 59.

      2. L’autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni.

      3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati. (1)

      (1) Le parole: “, nonché per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi” sono state così sostituite dalle attuali: “per quello degli Stati membri,…” fino alla fine del comma, dall’art. 6, comma 1, del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.

      Art. 59.

      (Requisiti e procedura)

      1. L’ISVAP rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni:

      a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell’articolo 2325 del codice civile o di società europea ai sensi del regolamento CE n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea;

      b) la direzione generale e amministrativa dell’impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;

      c) il capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale, con regolamento adottato dall’ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro tre milioni (1) sulla base dei rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro;

      d) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica sottoscritta da un attuario iscritto all’albo professionale, contenente l’esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;

      e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 68;

      f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall’articolo 76;

      g) non sussistano tra l’impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

      2. L’ISVAP nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all’andamento dei mercati interessati. Il provvedimento è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all’impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.

      3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se СКАЧАТЬ