Codice delle assicurazioni private. Italia
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Название: Codice delle assicurazioni private

Автор: Italia

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

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isbn: 9785392052844

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      c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;

      d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.

      3. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilità disponibile:

      a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 45, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell’impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsate solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione;

      b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, limite da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 45, comma 8.

      4. Su motivata richiesta dell’impresa, accompagnata da idonea documentazione, l’ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione, nonché a dedurre dal margine di solvibilità richiesto, quali importi di riassicurazione, gli importi recuperabili dalle società veicolo. (2)

      5. L’ISVAP, con regolamento, individua inoltre gli attivi dei quali non si tiene conto, nell’ambito della determinazione del patrimonio dell’impresa, agli effetti del margine di solvibilità.

      (1) Le parole: “né classificate come riserve di perequazione” sono state aggiunte dall’art. 4, comma 1, lett. a), del D.L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.

      (2) Le parole da: “nonché a dedurre…” fino alla fine del comma sono state aggiunte dall’art. 4, comma 1, lett. b), del D.L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.

      Art. 44 bis.

      (Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione vita esercenti anche attività riassicurative) (1)

      1. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami vita che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, per il calcolo e la costituzione del margine di solvibilità applica gli articoli 66 bis, 66 ter, 66 quater e 66 quinquies nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

      a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;

      b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;

      c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.

      (1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 4, comma 2, del D.L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.

      Art. 45.

      (Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari)

      1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, purché sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell’impresa, i prestiti abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione.

      2. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, qualora i documenti che ne regolano l'emissione:

      a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa autorizzazione dell’ISVAP;

      b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell’impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta;

      c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia inferiore a cinque anni;

      d) per i prestiti per i quali non è stabilita una scadenza, prevedano per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni;

      e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa dell'impresa emittente e previa autorizzazione dell’ISVAP.

      3. Per i prestiti a scadenza fissa, l’impresa è tenuta a sottoporre all’approvazione dell’ISVAP, al più tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalità ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima, l’impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale si intende procedere all’estinzione del prestito. L’obbligo di presentazione del piano non ricorre se l’impresa ha ridotto gradualmente, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza, l’importo del prestito computato ai fini del margine di solvibilità disponibile, provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei.

      4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non precludono la possibilità di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti a scadenza fissa ad iniziativa dell’impresa e previa autorizzazione dell’ISVAP.

      5. Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali non è stabilita una scadenza può essere effettuato soltanto ad iniziativa dell’impresa e previa autorizzazione dell’ISVAP.

      6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata all’ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l’impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l’assenza di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso anticipato. L’autorizzazione dell’ISVAP può essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto.

      7. Per i prestiti, per i quali non è stabilita una scadenza, l’esercizio del preavviso, da comunicare immediatamente all’ISVAP, o la richiesta di rimborso anticipato comportano la riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato dal cinquanta per cento al venticinque per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto. In caso di esercizio del preavviso si applicano le disposizioni contenute nel comma 3.

      8. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche con scadenza determinata, purché non inferiore a dieci anni, comprese СКАЧАТЬ