Codice dell'ambiente. Italia
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Название: Codice dell'ambiente

Автор: Italia

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

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isbn: 9785392052783

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СКАЧАТЬ esercita una delle attività di cui all'allegato VIII dopo l'ordine di chiusura dell'impianto è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

      4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista dall'articolo 29-decies, comma 1.

      5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2.

      6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazione integrativa prevista dall'articolo 29-quater, comma 8.

      7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

      8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti.

      9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono versate all'entrata dei bilanci delle autorità competenti.

      10. Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del presente titolo, dalla data di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo.

      (1) Articolo inserito dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      Titolo IV

      VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE

      Art. 30.

      Impatti ambientali interregionali

      1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, nonché di impatti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall’allegato XII, i quali risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale sono effettuate d’intesa tra le autorità competenti. (1)

      2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale nonché di impianti a pari di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall’allegato XII, i quali possono avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l’autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri dell’autorità competenti di tali regioni, nonché degli Enti locali territoriali interessati dagli impatti. (1)

      2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell’espressione dei rispettivi pareri, l’autorità competente dispone che il proponente invii gli elaborati alle Regioni nonché agli Enti locali territoriali interessati dagli impatti che si esprimono nei termini di cui all’art. 25, comma 2. (2)

      (1) Il comma precedente che recitava: “1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il processo di valutazione ambientale è effettuato d'intesa tra le autorità competenti.” è stato così sostituito dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (2) Il comma precedente che recitava: “2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonchè degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.” è stato così sostituito dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (3) Comma aggiunto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      Art. 31.

      Attribuzione competenze

      1. In caso di piani, programmi o progetti la cui valutazione ambientale e' rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di piu' regioni e si manifesti un conflitto tra le autorita' competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di un piano, programma o progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' disporre che si applichino le procedure previste dal presente decreto per i piani, programmi e progetti di competenza statale.

      Art. 32.

      Consultazioni transfrontaliere

      1. In caso di piani, programmi o progetti e impianti (1) che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n. 640, nell'ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis, (2) provvede alla notifica dei progetti e di tutta la documentazione concernente il piano, programma, progetto o impianto (3). Nell'ambito della notifica è fissato il termine, non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura.

      2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, gli Stati consultati trasmettono all'autorità competente i pareri e le osservazioni delle autorità pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalità ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in modo da consentire comunque che le autorità pubbliche ed il pubblico degli Stati consultati siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli. L'Autorità competente ha l'obbligo di trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni finali e tutte le informazioni già stabilite dagli articoli 17, 27 e 29-quater del presente decreto. (4)

      3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti, od anche le modalità di esercizio di un impianto o di parte di esso, con esclusione di quelli previsti dall’allegato XII, possono avere effetti transfrontalieri (5) informano immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (6) e collaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione della convenzione.

      4. La predisposizione e la distribuzione della documentazione necessaria sono a cura del proponente o del gestore (7) o dell'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che deve provvedervi su richiesta dell’autorità competente secondo le modalità previste dai titoli II, III o III-bis del presente decreto ovvero concordate dall’autorità competente e gli Stati consultati. (8)

      5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero degli СКАЧАТЬ