Codice dell'ambiente. Italia
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Название: Codice dell'ambiente

Автор: Italia

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

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isbn: 9785392052783

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СКАЧАТЬ aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie fasi al fine di semplificare e rendere più efficace l'attuazione della convenzione.

      5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei comma 1 e 2, il termine per l’emissione dei provvedimento finale di cui all’art. 26, comma 1, è prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato ai sensi del comma 2. (9)

      5-ter. Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli. (9)

      (1) Parole aggiunte dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128(2) Le parole: “di cui agli articoli 13 e 21” sono state così sostituite dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (3) Le parole: ”di una sintesi della documentazione concernente il piano, programma e progetto” sono state così sostituite dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (4) Il comma che recitava: “2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, si applicano al paese interessato le procedure per l'informazione e la partecipazione del pubblico definite dal presente decreto. I pareri e le osservazioni delle autorità pubbliche devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui agli articoli 14 e 24. Salvo altrimenti richiesto, verrà trasmessa, per la partecipazione del pubblico e l'espressione dei pareri delle autorità pubbliche, contestualmente alla ricezione della comunicazione, la sintesi non tecnica di cui agli articoli 13 e 23. La decisione di cui all'articolo 26 e le condizioni che eventualmente l'accompagnano sono trasmessi agli Stati membri consultati.” è stato sostituito dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (5) Parole inserite dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (6) Le parole: “quando progetti di loro competenza possono avere impatti ambientali transfrontalieri” sono state abrogate dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (7) Parole inserite dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (8) Periodo aggiunto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (9) Comma inserito dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      Art. 32-bis.

      Effetti transfrontalieri (1)

      1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli articoli 29-ter, 29-quater e 29-octies, nel momento stesso in cui sono messi a disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono essere forniti ad uno Stato dell'Unione europea che ne faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire effetti negativi e significativi sull'ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui l'impianto non ricada nell'ambito delle competenze statali, l'autorità competente, qualora constati che il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che provvede ai predetti adempimenti.

      2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati, affinchè, nei casi di cui al comma 1, le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima della decisione dell'autorità competente.

      (1) Articolo inserito dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      Titolo V

      NORME TRANSITORIE E FINALI

      Art. 33.

      Oneri istruttori

      1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto.

      2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.

      3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.

      3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 29-decies, sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Titolo III-bis del presente decreto, nonchè i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità, delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonchè della eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare con gli stessi criteri e modalità, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. (1)

      3-ter. Nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008. (1)

      4. Al fine di garantire l'operatività della Commissione di cui all'articolo 8-bis (2) nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 3-bis (3) e fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese di funzionamento nonchè per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della predetta Commissione è posto a carico del richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza statale; la predetta somma è riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e da apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le somme di cui al presente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio СКАЧАТЬ