Codice dell'ambiente. Italia
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Название: Codice dell'ambiente

Автор: Italia

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

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isbn: 9785392052783

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СКАЧАТЬ qualora dalle attività di cui al comma 1 risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare. (2)

      2. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.

      (1) Le parole: “Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali” sono state così sostituite dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (2) Comma aggiunto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      Art. 29.

      Controlli e sanzioni

      1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

      2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'autorita' competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto nonche' sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilita' e di valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorita' competente puo' avvalersi, nel quadro delle rispettive competenze, del sistema agenziale.

      3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilita' e di valutazione, l'autorita' competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalita'. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con le modalita' e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

      4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilita' o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonche' nel caso di difformita' sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorita' competente, valutata l'entita' del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e puo' disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalita'. In caso di inottemperanza, l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

      Il recupero di tali spese e' effettuato con le modalita' e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

      5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilita' ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale.

      6. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti.

      Titolo III-bis

      L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (1)

      (1) Titolo aggiunto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      Art. 29-bis.

      Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili (1)

      1. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4.

      2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere determinati i requisiti per talune categorie di impianti, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purchè siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso.

      3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

      (1) Articolo inserito dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      Art. 29-ter.

      Domanda di autorizzazione integrata ambientale (1)

      1. Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:

      a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;

      b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;

      c) le fonti di emissione dell'impianto;

      d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;

      e) il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonchè un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;

      f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;

      g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;

      h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonchè СКАЧАТЬ