Название: Legge di stabilità 2012
Автор: Italia
Издательство: Проспект
Жанр: Юриспруденция, право
isbn: 9785392094844
isbn:
b) prevedere il conferimento alle regioni e province autonome delle funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale attribuite al Ministero della salute con contestuale trasferimento delle relative risorse;
c) prevedere che con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, si provvede a garantire l’indirizzo ed il coordinamento finalizzato a salvaguardare il diritto del personale navigante ed aeronavigante ad usufruire delle prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale e all’estero;
d) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del personale dipendente di ruolo del Ministero della salute attualmente in servizio presso gli ambulatori del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti, con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie e corrispondente riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche del medesimo Ministero;
e) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei rapporti convenzionali relativi al personale convenzionato interno appartenente alle categorie dei medici, chimici biologi e psicologi, infermieri, fisioterapisti, tecnici sanitari di radiologia medica e tecnici di laboratorio biomedico con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie;
f) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei vigenti rapporti convenzionali con i medici generici fiduciari con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie;
g) disciplinare il conferimento alle regioni e province autonome delle relative risorse strumentali;
h) i criteri per la ripartizione, fra le regioni e le province autonome, delle risorse finanziarie complessive destinate alle funzioni assistenziali disciplinate dal presente comma.
91. A decorrere dal 1º gennaio 2013 è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.
92. A decorrere dall’anno 2013 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato dell’importo pari ai complessivi importi indicati per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 89 e 90 nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute che viene corrispondentemente rideterminato.
93. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 89, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.
94. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della difesa le disposizioni di cui ai commi da 95 a 98.
95. All’articolo 797 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell’alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3. Il transito è disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare.
3-ter. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
96. Per il triennio 2012–2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti, e i sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all’accettazione da parte dell’amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell’area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall’amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell’amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l’amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.
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