Legge di stabilità 2012. Italia
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Название: Legge di stabilità 2012

Автор: Italia

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

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isbn: 9785392094844

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СКАЧАТЬ all’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni, è destinata al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell’Amministrazione economico-finanziaria esclusi quelli di personale; con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è stabilito il riparto della predetta quota tra le diverse strutture, incluso il Corpo della Guardia di finanza».

      48. Al personale delle amministrazioni pubbliche come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, in posizione di comando, distacco o in altra analoga posizione presso le Autorità amministrative indipendenti, non possono essere erogati, da parte delle predette Autorità, indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati, finalizzati ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato corrisposto al personale dei rispettivi ruoli.

      49. Le disposizioni di cui al comma 48 si applicano anche alle indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati già in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge; le clausole difformi contenute nei regolamenti o negli atti interni concernenti la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale delle Autorità amministrative indipendenti di cui al comma 56 sono disapplicate.

      50. Al comma 3 dell’articolo 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono aggiunte le seguenti: «, il cui onere non potrà essere superiore a 321,6 milioni di euro per l’anno 2012, 351,6 milioni di euro per l’anno 2013 e 291,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014».

      51. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all’elenco 2 allegato alla presente legge sono ridotte per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per gli importi ivi indicati.

      52. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni di cui ai commi dal 53 al 55.

      53. L’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 32,4 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014.

      54. L’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010, di riparto delle risorse di cui all’articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è ridotta per l’anno 2012 di euro 1.570.659.

      55. I benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 60 per cento per l’anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall’anno 2013.

      56. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi dal 57 al 64.

      57. A decorrere dall’anno 2012 gli oneri previsti dall’articolo 585 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 7.053.093.

      58. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 52 milioni di euro per l’anno 2012.

      59. Per l’anno 2012 il contributo previsto dall’articolo 30 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è ridotto di euro 950.000.

      60. Gli oneri previsti dall’articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridotti di euro 135.000 a decorrere dall’anno 2012.

      61. A decorrere dall’anno 2012 le assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa, determinate nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte di euro 5.000.000.

      62. Il fondo previsto dall’articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è ridotto di euro 6.000.000 per l’anno 2012 e di euro 2.000.000 per l’anno 2013.

      63. I finanziamenti autorizzati dall’articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, a decorrere dal 2012 sono ridotti di euro 3.873.427.

      64. Per l’anno 2012 l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 39, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, è ridotta di euro 8.000.000.

      65. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la disposizione di cui al comma 66.

      66. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti l’INPS, l’INPDAP e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell’ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all’importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l’anno 2012, 10 milioni di euro per l’anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilito il riparto dell’importo di cui al primo periodo tra gli enti sopracitati nonché tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati con il medesimo decreto. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente entro la data stabilita con il predetto decreto ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.

      67. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 68 al 83. Le riduzioni degli stanziamenti relativi allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previste dall’articolo 3 e dai commi di cui al primo periodo operano in deroga all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

      68. All’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la parola: «cinquecento» è sostituita dalla seguente: «trecento».

      69. All’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «600» e la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «400».

      70. All’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

      «5-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2012–2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge СКАЧАТЬ