Costituzione della Repubblica Italiana. Italia
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Название: Costituzione della Repubblica Italiana

Автор: Italia

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

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isbn: 9785392052721

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СКАЧАТЬ puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana.

      La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

      _______________

      Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 13 luglio 2009, n. 16323, in Altalex Massimario.

      Art. 42.

      La proprieta' e' pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

      La proprieta' privata e' riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

      La proprieta' privata puo' essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

      La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredita'.

      Art. 43.

      A fini di utilita' generale la legge puo' riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunita' di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

      Art. 44.

      Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprieta' terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unita' produttive; aiuta la piccola e la media proprieta'.

      La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

      Art. 45.

      La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualita' e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi piu' idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalita'.

      La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

      Art. 46.

      Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

      Art. 47.

      La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

      Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprieta' dell'abitazione, alla proprieta' diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

      TITOLO IV. RAPPORTI POLITICI

      Art. 48.

      Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

      Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

      La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. (1)

      Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

      (1) Comma inserito con l'art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (G.U. 20 gennaio 2000, n. 15).

      Art. 49.

      Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

      Art. 50.

      Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

      Art. 51.

      Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso posso accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. (1)

      La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

      Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

      (1) Periodo aggiunto dalla L. Cost. 30 maggio 2003, n. 1.

      Art. 52.

      La difesa della Patria e' sacro dovere del cittadino.

      Il servizio militare e' obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, ne' l'esercizio dei diritti politici.

      L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

      Art. 53.

      Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva.

      Il sistema tributario e' informato a criteri di progressivita'.

      Art. 54.

      Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

      I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

      PARTE II. ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

      TITOLO I. IL PARLAMENTO

      Sezione I. Le Camere.

      Art. 55.

      l Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

      Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

      Art. 56. (1)

      La Camera dei deputati eeletta a suffragio universale e СКАЧАТЬ