Название: Codice di procedura Civile
Автор: Italia
Издательство: Проспект
Жанр: Юриспруденция, право
isbn: 9785392052745
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L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 ss.
(1) Le parole: “il cognome e la residenza dell’attore” sono state così sostituite dalle parole: “il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore” dal Decreto Legge 29.12.2009 n° 193, convertito nella Legge 22.02.2010 n° 24.
(2) Le parole: “il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono” sono state così sostituite dalle parole: “il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono” dal Decreto Legge 29.12.2009 n° 193, convertito nella Legge 22.02.2010 n° 24.
(3) Le parole: “di cui all’articolo 167” sono state così sostituite dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009.
Art. 163-bis.
(Termini per comparire)
Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta (1) giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta (1) giorni se si trova all'estero.
Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce all'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.
Se il termine assegnato dall'attore eccede il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.
(1) Le originarie parole: “sessanta giorni” sono state sostituite dalle attuali: “novanta giorni” e le parole: “centoventi giorni” sono state sostituite dalle attuali: “centocinquanta giorni” dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006, secondo quanto disposto dal medesimo provvedimento, modificato dalla L. 23 febbraio 2006, n°51.
Art. 164. (1)
(Nullità della citazione)
La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163.
Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.
La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.
La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.
Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.
Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo (2) comma dell'art. 183 e si applica l'articolo 167.
(1) Articolo così sostituito dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353.
(2) La parola: “ultimo” è stata così sostituita dall’attuale: “secondo” dalla L. 14 maggio 2005, n°80, con decorrenza dal 1 marzo 2006, secondo quanto disposto dal medesimo provvedimento, modificato dalla legge 263/2005, e dalla L. 23 febbraio 2006, n°51
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Cfr. TAR Abruzzo-Pescara, sez. I, sentenza 24 aprile 2008, n. 448 e Cassazione civile, sez. I, sentenza 28 maggio 2008, n. 14066 in Altalex Massimario.
Art. 165.
(Costituzione dell'attore)
L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.
Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.
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Cfr. Corte Costituzionale, ordinanza 8 febbraio 2008, n. 18 in Altalex Massimario.
Art. 166. (1)
(Costituzione del convenuto)
Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma, (2) depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.
(1) Articolo sostituito dall'art. 10, L. 26 novembre 1990, n. 353.
(2) Le parole da: “ovvero almeno…” a “… art. 168- bis, quinto comma” sono state inserite dall'art. 1, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571.
Art. 167. (1)
(Comparsa di risposta)
Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. (2)
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