Codice di procedura Civile. Italia
Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Codice di procedura Civile - Italia страница 14

Название: Codice di procedura Civile

Автор: Italia

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

Серия:

isbn: 9785392052745

isbn:

СКАЧАТЬ fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.

      Art. 130.

      (Redazione del processo verbale)

      Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.

      Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; di esso non si da' lettura, salvo espressa istanza di parte.

      Sezione III: DEI PROVVEDIMENTI

      Art. 131.

      (Forma dei provvedimenti in generale)

      La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

      In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

      Dei provvedimenti collegiali e' compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimita' della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio. (1)

      (1) Comma aggiunto dall'art. 16, L. 13 aprile 1988, n. 117.

      La Corte costituzionale, con sentenza 19 gennaio 1989, n. 18, ha dichiarato l'illegittimita' del predetto art. 16 nella parte cui dispone che "e' compilato sommario processo verbale" anziche' "puo', se uno dei componenti l'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale".

      Art. 132. (1)

      (Contenuto della sentenza)

      La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione: Repubblica Italiana.

      Essa deve contenere:

      1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata;

      2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori;

      3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;

      4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (2)

      5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

      La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.

      (1) Si veda l’art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69che dispone: “2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 de codice di procedura civile e l’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.”

      (2) Questo numero è stato così sostituito dall’art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente disponeva: “4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione.”

      _______________________

      Cfr. Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 15 novembre 2007, n. 23673 in Altalex Massimario.

      Art. 133.

      (Pubblicazione e comunicazione della sentenza)

      La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

      Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite.

      L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso. (1)

      (1) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 2, comma 3, lett. a), del D.L. 35/2005,

      Art. 134.

      (Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza)

      L'ordinanza e' succintamente motivata. Se e' pronunciata in udienza, e' inserita nel processo verbale; se e' pronunciata fuori dell'udienza, e' scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo e' collegiale, del presidente.

      Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

      L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso. (1)

      (1) Comma aggiunto dal D.L. 35/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.

      Art. 135.

      (Forma e contenuto del decreto)

      Il decreto e' pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte.

      Se e' pronunciato su ricorso, e' scritto in calce al medesimo.

      Quando l'istanza e' proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto e' inserito nello stesso.

      Il decreto non e' motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; e' datato ed e' sottoscritto dal giudice o, quando questo e' collegiale, dal presidente.

      Sezione IV: DELLE COMUNICAZIONI E DELLE NOTIFICAZIONI

      Art. 136.

      (Comunicazioni)

      Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

      Il biglietto è consegnato dal cancelliere al èstinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica. (1)

      Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione СКАЧАТЬ