Codice di procedura Civile. Italia
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Название: Codice di procedura Civile

Автор: Italia

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

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isbn: 9785392052745

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СКАЧАТЬ di cauzione)

      Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire.

      _______________

      Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 23 febbraio 2009, n. 4334 in Altalex Massimario.

      Art. 120.

      (Pubblicita' della sentenza)

      Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. (1)

      Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.

      (1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 45, comma 16, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      Il testo precedente recitava: “Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui designati.”

      Titolo VI: DEGLI ATTI PROCESSUALI

      Capo I: DELLE FORME DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI

      Sezione I: DEGLI ATTI IN GENERALE

      Art. 121.

      (Libertà di forme)

      Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma piu' idonea al raggiungimento del loro scopo.

      Art. 122.

      (Uso della lingua italiana – Nomina dell'interprete)

      In tutto il processo e' prescritto l'uso della lingua italiana. (1)

      Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo' nominare un interprete.

      Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

      (1) La Corte Costituzionale con sentenza 24 febbraio 1992, n. 62 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) in combinato disposto con il presente articolo nella parte in cui non consente ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processodi opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonchè di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.

      Art. 123.

      (Nomina del traduttore)

      Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice puo' nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo precedente.

      Art. 124.

      (Interrogazione del sordo e del muto)

      Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto (1), le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.

      Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'art. 122 ultimo comma.

      (1) A norma dell’art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 95, in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine “sordomuto” è sostituito con l’espressione “sordo”

      Art. 125.

      (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)

      Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax. (1)

      La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purche' anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

      La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.

      (1) Comma modificato dal Decreto Legge 29.12.2009 n° 193, convertito nella Legge 22.02.2010 n° 24 e successivamente dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

      Art. 126.

      (Contenuto del processo verbale)

      Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attivita' svolte e delle rilevazioni fatte, nonche' le dichiarazioni ricevute.

      Il processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non puo' o non vuole sottoscrivere, ne e' fatta espressa menzione.

      Sezione II: DELLE UDIENZE

      Art. 127.

      (Direzione dell'udienza)

      L'udienza e' diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.

      Il giudice che la dirige puo' fare o prescrivere quanto occorre affinche' la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

      Art. 128.

      (Udienza pubblica)

      L'udienza in cui si discute la causa e' pubblica a pena di nullita', ma il giudice che la dirige puo' disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

      Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e puo' allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.

      Art. 129.

      (Doveri di chi interviene o assiste all'udienza)

      Chi interviene o assiste all'udienza non puo' portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.

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