Codice dell'ambiente. Italia
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Название: Codice dell'ambiente

Автор: Italia

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

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isbn: 9785392052783

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СКАЧАТЬ legge 30 dicembre 2008, n. 205

      (7) Parola inserita dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (8) Il precedente comma che recitava: “7. La valutazione è inoltre necessaria per:

      a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni;

      b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II;

      c) i progetti elencati nell'allegato IV;

      qualora in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20 si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente.” è stato così sostituito dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (9) Parole aggiunte dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (10) Comma aggiunto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 e successivamente modificato dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

      Art. 7.

      Competenze

      1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.

      2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

      3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II al presente decreto.

      4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto.

      4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali. (1)

      4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali. (1)

      5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di via e il parere motivato in sede di VAS sono espressi di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. (2)

      6. In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.

      7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:

      a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;

      b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;

      c) fermo il rispetto della legislazione comunitaria eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purchè con questo compatibili per l’individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VAS, via ed AIA e per lo svolgimento della relative consultazione. (3)

      d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia.

      e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di VIA ed AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. (4)

      8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.

      9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente Titolo. (5)

      (1) Comma aggiunto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (2) Periodo aggiunto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (3) Lettera così sostituita dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (4) Lettera aggiunta dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (5)Comma aggiunto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      Art. 8.

      Norme di organizzazione (1)

      1. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, assicura il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui alla presente Parte. (2)

      2. Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadano nel campo di applicazione di cui all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata ora prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

      3. I componenti della Commissione sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, per un triennio.

      4. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, conservando il diritto al trattamento economico in godimento. Le amministrazioni di rispettiva provenienza rendono indisponibile il posto liberato. In alternativa, ai componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale provenienti dalle medesime amministrazioni pubbliche si applica quanto previsto dall’art. 53 del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai componenti della Commissione nominati ai sensi dell’art. 7 del DL 23 maggio 2008, n. 960, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008 n. 123. (3)

      (1) Rubrica così modificata dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (2) Il precedente comma che recitava: “1. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, istituita dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, assicura al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui al presente СКАЧАТЬ