Codice dell'ambiente. Italia
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Название: Codice dell'ambiente

Автор: Italia

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

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isbn: 9785392052783

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СКАЧАТЬ D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA (IPPC)

      Titolo I

      PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).

      Art. 4.

      Finalità

      1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:

      a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

      b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.

      c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrante dell’inquinamento. (1)

      2. Il presente decreto individua, nell'ambito della procedura di Valutazione dell'impatto ambientale modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda del presente decreto. (2)

      3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalita' di assicurare che l'attivita' antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacita' rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversita' e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attivita' economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attivita' normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.

      4. In tale ambito:

      a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalita' di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

      b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalita' di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualita' della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacita' di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

      1) l'uomo, la fauna e la flora;

      2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;

      3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;

      4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.

      c) L’autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato VIII e prevede misure intese a evitare ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale. (3)

      (1) Lettera aggiunta dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (2) Comma così modificato dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (3) Lettera aggiunta dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      Art. 5.

      Definizioni

      1. Ai fini del presente decreto si intende per:

      a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

      b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 4, commi 3 e 4, lettera b); (1)

      c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonchè di eventuali malfunzionamenti;

      d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

      e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonchè le loro modifiche:

      1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e

      2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

      f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13;

      g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in conformita' all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;

      h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;

      i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 22;

      i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al Dlgs. 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n, 92; (2)

      i-ter) inquinamento: l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o СКАЧАТЬ