Codice penale svizzero – CP. Svizzera
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Название: Codice penale svizzero – CP

Автор: Svizzera

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

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isbn: 9785392066612

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СКАЧАТЬ o in stato di profonda prostrazione;

      d. l’autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;

      e. la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto buona condotta.

      Art. 48a

      Effetti

      1 Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.

      2 Il giudice può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena.

      Art. 49

      3. Concorso di reati

      1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

      2 Se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.

      3 Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l’autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott’anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.

      Art. 50

      4. Obbligo di motivazione

      Se la sentenza dev’essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.

      Art. 51

      5. Computo del carcere preventivo

      Il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità.

      Sezione 4: Dell’impunità e della sospensione del procedimento[17]

      Art. 52

      1. Motivi d’impunità.

      Punizione priva di senso[18]

      L’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità.

      Art. 53

      Riparazione

      Se l’autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione qualora:

      a. le condizioni per la sospensione condizionale della pena siano adempiute (art. 42); e

      b. l’interesse del pubblico e del danneggiato all’attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza.

      Art. 54

      Autore duramente colpito

      Se l’autore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

      Art. 55

      2. Disposizioni comuni

      1 Se le condizioni dell’impunità sono adempiute, il giudice prescinde dalla revoca della sospensione condizionale o, in caso di liberazione condizionale, dal ripristino dell’esecuzione.

      2 I Cantoni designano organi della giustizia penale quali autorità competenti ai sensi degli articoli 52, 53 e 54.

      Art. 55a[19]

      3. Sospensione del procedimento.

      Coniuge, partner registrato o partner convivente quale vittima[20]

      1 In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3–5), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, bbis e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), il pubblico ministero e il giudice possono sospendere il procedimento se:[21]

      a.[22] la vittima è:

      1. il coniuge o il coniuge divorziato dell’autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio, o

      2. il partner registrato o l’ex partner registrato dell’autore e il fatto è stato commesso durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo scioglimento, o

      3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l’ex partner convivente dell’autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell’anno successivo alla separazione; e

      b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l’esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o acconsente alla domanda dell’autorità competente.

      2 Il procedimento viene ripreso se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l’esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso, per scritto o verbalmente, entro sei mesi dalla sospensione.[23]

      3 Qualora il consenso non sia revocato, il pubblico ministero e il giudice dispongono l’abbandono del procedimento. [24]

      4 …[25]

      Capo secondo: Delle misure

      Sezione 1: Delle misure terapeutiche e dell’internamento

      Art. 56

      1. Principi

      1 Una misura deve essere ordinata se:

      a. la sola pena non è atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati;

      b. sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo esige; e

      c. le condizioni previste negli articoli 59–61, 63 o 64 sono adempiute.

      2 La misura può essere pronunciata se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati.

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