Codice penale svizzero – CP. Svizzera
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Название: Codice penale svizzero – CP

Автор: Svizzera

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

Серия:

isbn: 9785392066612

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СКАЧАТЬ organo o membro di un organo di una persona giuridica;

      b. in qualità di socio;

      c. in qualità di collaboratore di una persona giuridica, di una società o di una ditta individuale[15] nella quale esercita competenze decisionali autonome nel proprio settore di attività;

      d. in qualità di dirigente effettivo senza essere organo, membro di un organo, socio o collaboratore.

      Art. 30

      8. Querela della parte lesa.

      Diritto di querela

      1 Se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l’autore sia punito.

      2 Se la persona lesa non ha l’esercizio dei diritti civili, il diritto di querela spetta al suo rappresentante legale. Se essa si trova sotto tutela, il diritto di querela spetta anche all’autorità tutoria.

      3 La persona lesa minorenne o interdetta può anch’essa presentare la querela se è capace di discernimento.

      4 Se la persona lesa muore senza avere presentato querela né avere espressamente rinunciato a presentarla, il diritto di querela passa a ognuno dei suoi congiunti.

      5 Se l’avente diritto ha espressamente rinunciato a presentare la querela, la rinuncia è definitiva.

      Art. 31

      Termine

      Il diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’identità dell’autore del reato.

      Art. 32

      Indivisibilità

      Quando l’avente diritto presenta querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi devono essere perseguiti.

      Art. 33

      Desistenza

      1 Il querelante può desistere dalla querela finché non sia stata pronunciata la sentenza cantonale di seconda istanza.

      2 Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla.

      3 La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti.

      4 Essa non vale per l’imputato che vi si opponga.

      Titolo terzo: Delle pene e delle misure

      Capo primo: Delle pene

      Sezione 1: Della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità e della pena detentiva

      Art. 34

      1. Pena pecuniaria.

      Commisurazione

      1 Salvo diversa disposizione del presente Codice, la pena pecuniaria ammonta al massimo a 360 aliquote giornaliere. Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell’autore.

      2 Un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a 3000 franchi. Il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.

      3 Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell’aliquota giornaliera.

      4 Il numero e l’importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.

      Art. 35

      Esazione

      1 L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine da uno a dodici mesi per il pagamento. Può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini.

      2 Se vi è fondato sospetto che il condannato si sottrarrà all’esazione, l’autorità d’esecuzione può esigere il pagamento immediato o la prestazione di garanzie.

      3 Se il condannato non paga la pena pecuniaria nei termini fissati, l’autorità d’esecuzione ordina l’esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace.

      Art. 36

      Pena detentiva sostitutiva

      1 Se il condannato non paga la pena pecuniaria e quest’ultima non è può essere riscossa in via esecutiva (art. 35 cpv. 3), la pena pecuniaria è sostituita da una pena detentiva. Un’aliquota giornaliera corrisponde a un giorno di pena detentiva. La pena detentiva sostitutiva si estingue con il pagamento a posteriori della pena pecuniaria.

      2 Se la pena pecuniaria è stata inflitta da un’autorità amministrativa, il giudice decide sulla pena detentiva sostitutiva.

      3 Se il condannato non può pagare la pena pecuniaria perché, senza sua colpa, le condizioni determinanti per la commisurazione dell’aliquota giornaliera si sono notevolmente deteriorate dopo la sentenza, egli può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva e proporre in sua vece:

      a. la proroga del termine di pagamento per ventiquattro mesi al massimo;

      b. la riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera; oppure c. l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità.

      4 Se il giudice ordina un lavoro di pubblica utilità sono applicabili gli articoli 37, 38 e 39 capoverso 2.

      5 La pena detentiva sostitutiva è eseguita se il condannato non paga la pena pecuniaria nonostante la proroga del termine di pagamento o la riduzione dell’aliquota giornaliera oppure se, nonostante diffida, non presta il lavoro di pubblica utilità.

      Art. 37

      2. Lavoro di pubblica utilità.

      Contenuto

      1 Con il consenso dell’autore, il giudice, invece di infliggere una pena detentiva inferiore a sei mesi o una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, può ordinare un lavoro di pubblica utilità di 720 ore al massimo.

      2 Il lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o persone bisognose. È prestato gratuitamente.

      Art. 38

      Esecuzione

      L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al massimo per prestare il lavoro di pubblica utilità.

      Art. 39

      Commutazione

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