Название: Legge fallimentare
Автор: Italia
Издательство: Проспект
Жанр: Юриспруденция, право
isbn: 9785392096091
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Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalitа per queste previste.
All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio,tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.
La corte provvede sul ricorso con sentenza.
La sentenza che revoca il fallimento è notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17.
La sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.
Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.
Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26.
(1) Questo articolo è stato così sostituito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successivamente dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 19. Sospensione della liquidazione dell'attivo. (1)
Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo. (2)
(…) (3)
L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.
(1) Questo articolo è stato così sostituito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
(2) Questo comma è stato così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
(3) Il comma: “Se è proposto ricorso per cassazione i provvedimenti di cui al primo comma o la loro revoca sono chiesti alla Corte di Appello.” è stato abrogato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 20. (1) Morte del fallito durante il giudizio di opposizione.
(…)
(1) L'articolo che così recitava: "Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate nell'art. 12, osservate le disposizioni degli artt. 299 e seguenti del Codice di procedura civile." è stato abrogato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 21. (1) Revoca della dichiarazione di fallimento.
(…)
(1) L'articolo che così recitava: "Se la sentenza dichiarativa di fallimento è revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento.
Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato.
Le spese di procedura e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante che è stato condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa. In caso contrario il curatore può ottenere il pagamento, in tutto o in parte, secondo le modalità stabilite dalle speciali norme vigenti per l'attribuzione di compensi ai curatori, che non poterono conseguire adeguate retribuzioni." è stato abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Art. 22. Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento. (1)
Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.
Entro trenta giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla Corte d'appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilitа aggravata ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile.
Il decreto della Corte d'appello è comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all'art. 15.
Se la Corte d'appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d'ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.
I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della Corte d'appello.
(1) Questo articolo è stato così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successivamente dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Cfr. la formula "Reclamo contro il decreto che respinge l'istanza di fallimento" tratta da FormularioCivile.it.
CAPO II
Degli organi preposti al fallimento
Sezione I
Del tribunale fallimentare
Art. 23. Poteri del tribunale fallimentare.
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.
I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciate con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.
(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio СКАЧАТЬ