Codice Penale. Italia
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Название: Codice Penale

Автор: Italia

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

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isbn: 9785392052752

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СКАЧАТЬ stabilito nel capoverso dell'articolo 72. Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo dell'isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, può essere ridotto fino a tre mesi.

      (1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

      Titolo VII

      Delle sanzioni civili

      Art. 185. Restituzioni e risarcimento del danno.

      Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili.

      Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

      _______________

      Cfr. Tribunale di Rimini, Ufficio GIP, ordinanza 15 luglio 2008, Cassazione penale, sez. III, sentenza 15 ottobre 2008, n. 38835 e Cassazione penale, sez. IV, sentenza 14 gennaio 2010, n. 1479 in Altalex Massimario.

      Art. 186. Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna.

      Oltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.

      Art. 187. Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto.

      L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile.

      I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.

      Art. 188. Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso.

      Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.

      L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.

      Art. 189. Sequestro. (1)

      Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:

      1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;

      2) delle spese del procedimento;

      3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;

      4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;

      5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali;

      6) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

      L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.

      Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato.

      Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

      Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

      Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.

      (1) Espressione abrogata dall'art. 218, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.

      Art. 190. Garanzia sui beni della persona civilmente responsabile.

      Le garanzie stabilite nell'articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2, 4 e 5 del predetto articolo, qualora, per l'ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell'imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo precedente.

      Art. 191. Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro.

      Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell'ordine seguente:

      1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;

      2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato, purché il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;

      3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario;

      4) le spese del procedimento;

      5) le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette;

      6) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

      Art. 192. Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato.

      Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'art. 189.

      Art. 193. Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato.

      Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.

      Nondimeno, per la revoca dell'atto, è necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente.

      Art. 194. Atti di titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato.

      Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189, qualora si provi che furono da lui compiuti in frode.

      La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio; nondimeno, per la revoca dell'atto a titolo oneroso, è necessaria la prova anche della mala fede dell'altro contraente.

      Le disposizioni СКАЧАТЬ