Codice di Giustizia Sportiva. Italia
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Название: Codice di Giustizia Sportiva

Автор: Italia

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

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isbn: 9785392052875

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      4. Ai dirigenti, soci di associazione e tesserati che contravvengono ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea.

      5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle N.O.I.F., si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell'ammenda fino al 10 % del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e soci di associazione, della inibizione temporanea; al calciatore, della squalifica a tempo.

      6. La violazione delle Norme Federali in materia di tesseramenti di calciatori extracomunitari compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce grave illecito sportivo. Le Società, i loro dirigenti, soci e tesserati che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili e sono puniti ai sensi dei commi 7 e 8 seguenti.

      7. Se viene accertata la responsabilità diretta della Società ai sensi dell’art 2, comma 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dall’art. 13, comma 1, lettere f), g), h), e i).

      8. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione o squalifica per un periodo minimo di due anni.

      9. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti si applicano le sanzioni dell’inibizione o della squalifica.

      Art. 9

      Ulteriori ipotesi di responsabilità delle società

      1. Le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, che su quello delle società avversarie.

      2. Le società rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di giuoco. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, l’aggravamento delle sanzioni.

      3. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee. La presunzione di responsabilità si ha per superata se dalle prove fornite dalla società, dall'istruttoria svolta dall'Ufficio indagini o dal dibattimento risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che la società medesima non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato.

      Art. 10

      Prevenzione di fatti violenti e responsabilità per comportamenti di razzismo

      1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori.

      2. Le società rispondono per la violazione del divieto di cui all’art. 62, comma 2bis delle NOIF.

      Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell’immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l’offensività dei cori e delle altre manifestazioni. La responsabilità è attenuata se la società faccia quanto in sua possibilità per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale oppure adotti comunque concrete iniziative, documentate, per prevenire simili condotte.

      La responsabilità è, altresì, attenuata se altri sostenitori manifestino comunque, nel corso della gara stessa la propria dissociazione da tali condotte illecite.

      3. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell’art.13, comma 1, lettera b).

      4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci di associazione e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio di associazione e tesserato.

      5. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie A, ammenda da € 6.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie B, ammenda da € 3.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie C; nei casi di recidiva specifica è imposto inoltre l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.

      Per le violazioni di cui al comma 2, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva specifica, sono inflitte inoltre, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, le sanzioni previste dall’art. 13 comma 1, lettera d) ed e).

      Per le violazioni di cui al comma 4, si applica la sanzione dell’ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all’ammenda si applicano anche le sanzioni di cui all’art. 14, comma 1, lettere e), g), h).

      Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, soci di associazione e tesserati si applicano le sanzioni previste dall’art. 14, comma 1. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 1.000,00 a € 15.000,00.

      6. I dirigenti, soci di associazione e tesserati che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui all’art. 14, comma 1, lettere c) e h), anche cumulativamente applicate.

      Art. 11

      Responsabilità delle società per fatti violenti

      1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi comunque un pericolo per l'incolumità pubblica od un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone e, per fatti commessi all’esterno dell’impianto sportivo, laddove risulti violato il divieto di cui al dell'art. 10, comma 1. La responsabilità è esclusa quando il fatto è commesso per motivi estranei alla gara.

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se i fatti sono commessi in luoghi o tempi diversi da quelli di svolgimento della gara ed anche se questa ha carattere amichevole.

      3. Per i fatti previsti dai commi 1 e 2 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie A, ammenda da € 6.000,00 a € 50.000,00 СКАЧАТЬ