Codice delle assicurazioni private. Italia
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Название: Codice delle assicurazioni private

Автор: Italia

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

Серия:

isbn: 9785392052844

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СКАЧАТЬ da diporto: il natante definito all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

      rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.

      (1) Questa lettera è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.

      (2) Questa lettera è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.

      (3) Questa lettera è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. c), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.

      (4) Le lettere ccbis), ccter) e ccquater) sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. d), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.

      (5) Le parole “I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. e), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.

      (6) Le lettere vvbis) e vvter) sono state inserite dall’art. 1, comma 1), lett. f), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.

      (7) Le parole: “sia che si tratti di un veicoli con targa definitiva o targa temporanea”, sono state aggiunte dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 198.

      (8) I numeri 4bis e 4ter sono stati aggiunti dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 198.

      (9) Le parole: “dell’impresa che assume l’obbligazione o il rischio” sono state così sostituite dalle attuali: “dell’impresa di assicurazione che assume l’obbligazione o il rischio o dell’impresa di riassicurazione” dall’art. 1, comma 1, lett. g9 del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.

      Art. 2.

      (Classificazione per ramo)

      1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:

      I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;

      II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;

      III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;

      IV. l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;

      V. le operazioni di capitalizzazione;

      VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.

      2. L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se è stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico, con i relativi contratti può garantire in via complementare i rischi di danni alla persona, comprese l'incapacità al lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio, l’invalidità a seguito di infortunio o di malattia. L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via complementare ai relativi contratti, può garantire prestazioni di invalidità e di premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche complementari.

      3. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente:

      1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);

      prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate;

      2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste;

      3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;

      4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;

      5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;

      6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;

      7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;

      8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta;

      elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;

      9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;

      10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall’uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore);

      11. Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore);

      12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore);

      13. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12;

      14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all’esportazione;

      vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;

      15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;

      16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all’occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali;

      spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie;

      17. Tutela legale: tutela legale;

      18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà.

      4. Nei rami danni l’autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami è così denominata:

      a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2,?Infortuni e malattia?;

      b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10,?Assicurazioni auto?;

      c) per СКАЧАТЬ