Codice dell'amministrazione digitale. Italia
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Название: Codice dell'amministrazione digitale

Автор: Italia

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

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isbn: 9785392051250

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СКАЧАТЬ al comma 2, nonche' dei costi e delle economie che ne derivano. (1)

      2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione. (1)

      3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa e' attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalita' idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea.

      (1) Comma inserito dall'art. 11, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

      Art. 16.

      Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie

      1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita' di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:

      a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;

      b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;

      c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;

      d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;

      e) detta norme tecniche ai sensi dell'articolo, 71 e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonche' della loro qualita' e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.

      2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.

      Art. 17.

      Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie

      1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a: (1)

      a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia (2), in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

      b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi, di telecomunicazioni e fonia (2), dell'amministrazione;

      c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; (3)

      d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

      e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;

      f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);

      g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; (2)

      h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

      i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

      j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di (4) accessibilita' e fruibilita'.

      1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. (5)

      1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le modalita' di cui all'articolo 51. (6)

      (1) Il periodo che recitava: "1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a: " è stato così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

      (2) Le parole: "di telecomunicazione e fonia" sono state inserite dall'art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

      (3) La lettera che recitava: "c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica;" è stata così sostituita dall'art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

      (4) La parole "sicurezza" è soppressa dall'art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

      (5) Il comma che recitava: "1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un proprio centro." è stato così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

      (6) Comma inserito dall'art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

      Art. 18.

      Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica

      1. E' istituita la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, in materia di sviluppo ed attuazione dell'innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.

      2. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica è presieduta СКАЧАТЬ