Codice del consumo. Italia
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Название: Codice del consumo

Автор: Italia

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

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isbn: 9785392052851

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      1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unita' di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.

      2. Il prezzo per unita' di misura non deve essere indicato quando e' identico al prezzo di vendita.

      3. Per i prodotti commercializzati sfusi e' indicato soltanto il prezzo per unita' di misura.

      4. La pubblicita' in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unita' di misura quando e' indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 16.

      5. Il codice non si applica:

      a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somninistrazione di alimenti e bevande;

      b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;

      c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.

      Art. 15.

      Modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura

      1. Il prezzo per unita' di misura si riferisce ad una quantita' dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.

      2. Per le modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

      3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unita' di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.

      4. E' ammessa l'indicazione del prezzo per unita' di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unita' di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantita'.

      5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. E' fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

      Art. 16.

      Esenzioni

      1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unita' di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:

      a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformita' alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;

      b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;

      c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;

      d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;

      e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantita' netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

      f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o piu' elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;

      g) prodotti di fantasia;

      h) gelati monodose;

      i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

      2. Il Ministro delle attivita' produttive, con proprio decreto, puo' aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonche' indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.

      Art. 17.

      Sanzioni

      1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unita' di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal presente capo e' soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalita' ivi previste.

      Titolo III Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali (1)

      (1) Rubrica così modificata dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

      Capo I (1)

      Disposizioni generali

      (1) Capo così modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

      Art. 18.

      Definizioni

      1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

      a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

      b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;

      c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

      d) "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori" (di seguito denominate: "pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;

      e) "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori": l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

      f) "codice di condotta": un accordo o una normativa che non è imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici;

      g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo;

      h) "diligenza professionale": il normale grado della specifica competenza СКАЧАТЬ