Название: Codice Civile
Автор: Italia
Издательство: Проспект
Жанр: Юриспруденция, право
isbn: 9785392052738
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Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.
Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.
Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale (2) può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l’autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.
(1) Le parole:
“pretore del mandamento”
sono state sostituite dalle parole:
“tribunale del circondario”
dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
(2) La parola:
“pretore”
è stata sostituita dalla parola:
“tribunale”
dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
Art. 621. Pubblicazione del testamento segreto.
Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario (1) in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l’apertura e la pubblicazione.
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell’articolo 620.
(1) Le parole:
“pretore del mandamento”
sono state sostituite dalle parole:
“tribunale del circondario”
dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
Art. 622. Comunicazione dei testamenti alla pretura. (1)
Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, (2) nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621 e del testamento pubblico.
(1) Ai sensi del D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, l’ufficio del pretore è soppresso a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta salva l’attività necessaria per l’esaurimento degli affari pendenti, e le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario.
(2) Le parole:
“della pretura”
sono state sostituite dalle parole:
“del tribunale”
dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
Art. 623. Comunicazioni agli eredi e legatari.
Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.
Capo V.
Dell’istituzione di erede e dei legati
Sezione I.
Disposizioni generali
Art. 624. Violenza, dolo, errore.
La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l’effetto di errore, di violenza, o di dolo.
L’errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.
L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell’errore.
Art. 625. Erronea indicazione dell’erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione.
Se la persona dell’erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare.
La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.
Art. 626. Motivo illecito.
Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.
Art. 627. Disposizione fiduciaria.
Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.
Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l’istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d’incapaci a ricevere.
Art. 628. Disposizione a favore di persona incerta.
È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata.
Art. 629. Disposizioni a favore dell’anima.
Le disposizioni a favore dell’anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.
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