Название: Codice Civile
Автор: Italia
Издательство: Проспект
Жанр: Юриспруденция, право
isbn: 9785392052738
isbn:
Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 260.
(…) (1)
(1)
“Poteri dei genitori.
Il genitore che ha riconosciuto il figlio naturale ha rispetto a lui i diritti derivanti dalla patria potestà tranne l’usufrutto legale.
Se il riconoscimento è fatto dai due genitori, congiuntamente o separatamente, i diritti derivanti dalla patria potestà sono esercitati dal padre. In caso di morte del padre, di lontananza o di altro impedimento che renda a lui impossibile l’esercizio dei diritti derivanti dalla patria potestà, e nel caso di decadenza da tali diritti secondo le norme del titolo IX di questo libro, questi diritti sono esercitati dalla madre.
Se l’interesse del figlio lo esige, il tribunale può attribuire alla madre, invece che al padre, l’esercizio dei diritti derivanti dalla patria potestà; può altresì limitare l’esercizio di questi diritti, ovvero escludere dall’esercizio di essi, in casi gravi, tutti e due i genitori.
” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 261. Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento. (1)
(……..)
(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 262. Cognome del figlio nato fuori del matrimonio. (1)
Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre. (2)
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. (3)
Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi. (4)
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. (5)
(1) Rubrica così modificata dall’art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così modificato dall’art. 27, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(3) Comma così sostituito dall’art. 27, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(4) Comma aggiunto dall’art. 27, comma 1, lett. d), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(5) Comma così modificato dall’art. 27, comma 1, lett. e), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 17 luglio 2007, n. 15953, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 5 febbraio 2008, n. 2751, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 6 giugno 2008, n. 15087, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 9 gennaio 2009, n. 284, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 27 febbraio 2009, n. 4819, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 28 maggio 2009, n. 12670 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 6 novembre 2009, n. 23635 in Altalex Massimario.
Art. 263. Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. (1)
Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall’autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.
L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio.
L’azione di impugnazione da parte dell’autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Se l’autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l’impotenza del presunto padre. L’azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall’annotazione del riconoscimento.
L’azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Si applica l’articolo 245.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 28, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014,
Art. 264. Impugnazione da parte del riconosciuto. (1)
L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 29, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 265. Impugnazione per violenza.
Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall’autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata.
Se l’autore del riconoscimento è minore, l’azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell’età maggiore.
Art. 266. Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale.
Il riconoscimento può essere impugnato per l’incapacità che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell’interdetto e, dopo la revoca dell’interdizione, dall’autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.
Art. 267. Trasmissibilità dell’azione.
Nei casi indicati dagli articoli 265 e 266, se l’autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l’azione, ma prima che sia scaduto il termine, l’azione può essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi. Nel caso indicato dal primo comma dell’articolo 263, se l’autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l’azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, СКАЧАТЬ