Название: Codice di diritto processuale penale svizzero – CPP
Автор: Svizzera
Издательство: Проспект
Жанр: Юриспруденция, право
isbn: 9785392067428
isbn:
Sezione 2: Fori speciali
Art. 33 Foro in caso di concorso di più persone
1 I compartecipi sono perseguiti e giudicati dalle autorità competenti per il perseguimento e il giudizio dell’autore.
2 Se il reato è stato commesso da più autori, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.
Art. 34 Foro in caso di concorso di reati commessi in luoghi diversi
1 Se l’imputato ha commesso più reati in luoghi diversi, il perseguimento e il giudizio di tutti i reati competono alle autorità del luogo in cui è stato commesso il reato punibile con la pena più grave. Se per i diversi reati è comminata la stessa pena, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.
2 Se al momento della determinazione del foro secondo gli articoli 39–42 in uno dei Cantoni interessati è già stata promossa l’accusa per uno dei reati, i procedimenti sono svolti separatamente.
3 Se una persona è stata condannata da giudici diversi a più pene dello stesso genere, il giudice che ha pronunciato la pena più grave fissa, a richiesta del condannato, una pena unica.
Art. 35 Foro in caso di reati commessi mediante i mass media
1 In caso di reato commesso in Svizzera secondo l’articolo 28 CP[9] sono competenti le autorità del luogo in cui ha sede l’impresa massmediatica.
2 Se l’autore dell’opera è noto e ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera, sono parimenti competenti le autorità del luogo di domicilio o di dimora abituale. In tal caso il procedimento è attuato nel luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. In caso di reati perseguibili a querela di parte, il querelante può scegliere tra i due fori.
3 Se non è dato alcun foro secondo i capoversi 1 e 2, sono competenti le autorità del luogo in cui l’opera è stata diffusa. Se la diffusione è avvenuta in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.
Art. 36 Foro in caso di reati nell’esecuzione per debiti e nel fallimento e in caso di procedimenti penali contro imprese
1 In caso di reati secondo gli articoli 163–171bis CP[10], sono competenti le autorità del luogo di domicilio, di dimora abituale o di sede del debitore.
2 Per i procedimenti penali contro imprese secondo l’articolo 102 CP sono competenti le autorità del luogo di sede dell’impresa. Lo stesso vale se il procedimento è diretto, per il medesimo fatto, anche contro una persona che agisce per l’impresa.
3 Se non è dato alcun foro secondo i capoversi 1 e 2, il foro si determina secondo gli articoli 31–35.
Art. 37 Foro in caso di confisca indipendente
1 Le confische indipendenti (art. 376–378) sono eseguite nel luogo in cui si trovano gli oggetti o i valori patrimoniali da confiscare.
2 Se gli oggetti o i valori patrimoniali da confiscare si trovano in più Cantoni e sono in relazione con uno stesso reato o uno stesso autore, l’autorità competente è quella del luogo in cui è stata aperta la prima procedura di confisca.
Art. 38 Determinazione di un foro derogatorio
1 I pubblici ministeri possono convenire un foro diverso da quelli di cui agli articoli 31–37 se il centro dell’attività penalmente rilevante, la situazione personale dell’imputato o altri motivi pertinenti lo esigono.
2 Al fine di tutelare i diritti procedurali di una parte, dopo la promozione dell’accusa la giurisdizione cantonale di reclamo può, ad istanza di parte o d’ufficio, derogare alle norme sul foro di cui al presente capitolo deferendo il giudizio a un altro tribunale cantonale di primo grado competente per materia.
Sezione 3: Procedura
Art. 39 Esame della competenza e intesa
1 Le autorità penali esaminano d’ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all’autorità competente.
2 Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un’intesa il più rapidamente possibile.
Art. 4 °Conflitti in materia di foro
1 Se vi è contestazione fra le autorità penali del medesimo Cantone sul foro competente, decide definitivamente il pubblico ministero superiore o generale oppure, in mancanza di siffatte funzioni, la giurisdizione cantonale di reclamo.
2 Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della promozione dell’accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché decida.
3 L’autorità competente a decidere sul foro può stabilire un foro diverso da quello previsto negli articoli 31–37 se il centro dell’attività penalmente rilevante, la situazione personale dell’imputato o altri motivi pertinenti lo esigono.
Art. 41 Contestazione del foro ad opera delle parti
1 La parte che intende contestare la competenza dell’autorità investita del procedimento penale deve chiedere senza indugio a quest’ultima di rimettere il caso all’autorità penale competente.
2 Le parti possono impugnare entro dieci giorni dinanzi all’autorità competente a decidere sul foro, conformemente all’articolo 40, la decisione sul foro presa dai pubblici ministeri interessati (art. 39 cpv. 2). Se i pubblici ministeri hanno convenuto un foro derogatorio (art. 38 cpv. 1), la decisione può essere impugnata soltanto dalla parte la cui richiesta secondo il capoverso 1 è stata respinta.
Art. 42 Disposizioni comuni
1 Finché il foro non è determinato in modo definitivo, l’autorità che per prima si è occupata della causa prende i provvedimenti indifferibili. Se necessario, l’autorità competente a decidere sul foro designa l’autorità che deve occuparsi provvisoriamente della causa.
2 Le persone in stato di carcerazione sono consegnate alle autorità di altri Cantoni soltanto se la competenza è stata determinata in modo definitivo.
3 Un foro determinato conformemente agli articoli 38–41 può essere modificato soltanto per nuovi motivi gravi e solo prima della promozione dell’accusa.
Capitolo 4: Assistenza giudiziaria nazionale
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 43 Campo d’applicazione e definizione
1 СКАЧАТЬ