Codice di diritto processuale civile svizzero – CPC. Svizzera
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Название: Codice di diritto processuale civile svizzero – CPC

Автор: Svizzera

Издательство: Проспект

Жанр: Юриспруденция, право

Серия:

isbn: 9785392066124

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СКАЧАТЬ Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento.

      Art. 44 Prestiti in obbligazioni

      Per l’autorizzazione a convocare l’assemblea degli obbligazionisti la competenza per territorio è retta dall’articolo 1165 CO[17].

      Art. 45 Investimenti collettivi

      Per le azioni degli investitori e del rappresentante della comunità degli investitori è imperativo il foro del luogo di sede del titolare dell’autorizzazione interessato.

      Sezione 9: Esecuzione per debiti e fallimento

      Art. 46

      Per le azioni fondate sulla legge federale dell’11 aprile 1889[18] sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) la competenza per territorio è determinata dal presente capitolo, in quanto la LEF non preveda un altro foro.

      Capitolo 3: Ricusazione

      Art. 47 Motivi

      1 Chi opera in seno a un’autorità giudiziaria si ricusa se:

      a. ha un interesse personale nella causa;

      b. ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore;

      c. è o era unito in matrimonio, vive o viveva in unione domestica registrata oppure convive di fatto con una parte, il suo rappresentante o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;

      d. è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado incluso, con una parte;

      e. è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, con il rappresentante di una parte o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;

      f. per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa.

      2 Non è in sé motivo di ricusazione segnatamente la partecipazione:

      a. alla decisione circa il gratuito patrocinio;

      b. alla procedura di conciliazione;

      c. al rigetto dell’opposizione secondo gli articoli 80–84 LEF[19];

      d. all’emanazione di provvedimenti cautelari;

      e. alla procedura a tutela dell’unione coniugale.

      Art. 48 Obbligo di comunicazione

      Chi opera in seno a un’autorità giudiziaria e si trova in un caso di possibile ricusazione lo comunica tempestivamente e si astiene spontaneamente se ne ritiene dato il motivo.

      Art. 49 Domanda di ricusazione

      1 La parte che intende ricusare una persona che opera in seno a un’autorità giudiziaria deve presentare al giudice la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione. Deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.

      2 Il ricusando si pronuncia sulla domanda.

      Art. 50 Decisione

      1 Se il motivo di ricusazione è contestato, decide il giudice.

      2 La decisione del giudice è impugnabile mediante reclamo.

      Art. 51 Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione

      1 Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo richiede entro dieci giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione.

      2 Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione.

      3 Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.

      Titolo terzo: Principi di procedura e presupposti processuali

      Capitolo 1: Principi di procedura

      Art. 52 Comportamento secondo buona fede

      Tutte le persone che partecipano al procedimento devono comportarsi secondo buona fede.

      Art. 53 Diritto di essere sentiti

      1 Le parti hanno il diritto di essere sentite.

      2 Le parti hanno segnatamente il diritto di consultare gli atti e di farsene rilasciare copia, sempre che preponderanti interessi pubblici o privati non vi si oppongano.

      Art. 54 Pubblicità del procedimento

      1 Le udienze e l’eventuale comunicazione orale della sentenza sono pubbliche. Le decisioni sono rese accessibili al pubblico.

      2 Il diritto cantonale determina se anche la deliberazione della sentenza dev’essere pubblica.

      3 Il giudice può ordinare che il procedimento si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse, se l’interesse pubblico o l’interesse degno di protezione di un partecipante al processo lo richiedano.

      4 I procedimenti nelle cause del diritto di famiglia non sono pubblici.

      Art. 55 Principio dispositivo e riserva del principio inquisitorio

      1 Le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova.

      2 Sono fatte salve le disposizioni di legge concernenti l’accertamento dei fatti e l’assunzione delle prove d’ufficio.

      Art. 56 Interpello

      Se le allegazioni di una parte non sono chiare, sono contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete, il giudice dà alla parte l’opportunità di rimediarvi ponendole pertinenti domande.

      Art. 57 Applicazione d’ufficio del diritto

      Il giudice applica d’ufficio il diritto.

      Art. 58 Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e riserva della non vincolatività delle conclusioni delle parti

      1 Il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte.

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